Iniziativa legislativa

Iniziativa legislativa (d. cost.)
È il primo atto del procedimento legislativo per la formazione delle leggi ordinarie.
L'(—) si esercita con la presentazione di un progetto di legge, redatto in capi ed articoli, ad una delle Camere. Il progetto di legge può essere presentato indifferentemente alla Camera o al Senato.
A seguito della presentazione, ogni Camera è tenuta a prendere in considerazione il progetto di legge.
Sono titolari del (—):
— il Governo [Disegno di legge];
— i singoli parlamentari;
— il corpo elettorale: la Costituzione repubblicana ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto della (—) popolare (art. 71, c. 2, Cost.); per esser valida deve esser sottoscritta da almeno 50.000 elettori;
— il C.N.E.L. (art. 99 Cost.);
— i Consigli regionali (art. 121, c. 2, Cost.);
— i Consigli comunali, limitatamente alle proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province (art. 133 Cost.).