Pubblicazione

Pubblicazione
() del testamento (d. civ.)
Procedimento notarile a seguito del quale i testamenti olografi e segreti [Testamento] acquistano il carattere dell'eseguibilità, cioè danno azione per pretendere l'esecuzione.
Prima della (—) i testamenti sono comunque validi, efficaci ed eseguibili spontaneamente.
Stabilisce l'art. 620 c.c. che chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Allo stesso modo, il notaio, depositario di un testamento segreto, deve provvedere alla sua pubblicazione appena gli perviene notizia della morte del testatore (art. 621 c.c.).
Il testamento pubblico non deve essere pubblicato, in quanto il notaio provvede semplicemente, quando ha notizia della morte del testatore, a passare il testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti inter vivos.
Il testamento pubblico è immediatamente eseguibile.
() della legge (d. cost.)
È l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari.
È un atto di comunicazione, che attribuisce efficacia alla legge.
Deve seguire la promulgazione e, comunque, non può superare i trenta giorni da essa (art. 6 D.P.R. 1092/1985).
() della sentenza civile (d. proc. civ.)
Consiste nel deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (art. 133 c.p.c.) di cui il cancelliere dà atto in calce alla sentenza, apponendovi data e firma, e dandone notizia, ormai anche mediante telefax o via e-mail, con biglietto di cancelleria alle parti costituite.
Nonostante la (—) sia un'operazione che si consuma all'interno dell'ufficio, l'importanza di conoscere l'avvenuta (—) è primaria; nel caso in cui la sentenza non venga notificata [Notificazione] ad una parte ad opera dell'altra, infatti, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data della (—) (c.d. termine lungo: art. 327 c.p.c.).
Il nuovo co. 3 dell'art. 133, introdotto dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, prevede che la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza può essere effettuata anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.
() della sentenza penale (d. proc. pen.)
La (—) penale di condanna (art. 36 c.p.) rientra nella categoria delle pene accessorie. È ordinata dal giudice:
— in caso di condanna all'ergastolo;
— negli altri casi previsti dalla legge.
Viene eseguita mediante inserzione della sentenza per estratto, salvo che il giudice disponga diversamente, e per una sola volta su uno o più giornali designati dal giudice stesso, a spese del condannato. La (—) può anche costituire un mezzo per la riparazione del danno prodotto dal reato (art. 186 c.p.; art. 543 c.p.p.).
L'art. 694 c.p.p. regolamenta le spese della (—).
() di matrimonio (d..civ.)
Rientra fra le formalità preliminari del matrimonio.
Prima della celebrazione del matrimonio la legge, infatti, richiede l'affissione alla porta della casa comunale per otto giorni (comprendenti due domeniche successive) di un atto che identifichi gli sposi nonché il luogo e la data in cui essi intendono celebrare il matrimonio.
La (—) costituisce un onere di pubblicità notizia [Pubblicità], il cui mancato assolvimento non produce l'invalidità del matrimonio comunque celebrato, ma comporta, nei confronti degli sposi e dell'ufficiale dello stato civile, l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 134 c.c.).