Parlamento

Parlamento (d. cost.)
È un organo costituzionale complesso, in quanto è costituito da due organi interni principali, operanti su un piano di piena parità giuridica (la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica) e le cui deliberazioni (attività legislativa) derivano dalla confluenza della volontà di entrambe. Inoltre è un organo rappresentativo perché rispecchia, più degli altri organi costituzionali, la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi totalità dei suoi membri.
Il (—) è composto da 630 deputati e 315 senatori elettivi, e il numero non può variare, qualunque sia l'aumento della popolazione. Inoltre al Senato vi sono alcuni componenti non elettivi: i senatori a vita di diritto (ex Presidenti della Repubblica) e i senatori a vita nominati dal Capo dello Stato, che li sceglie (in numero non superiore a cinque) tra i cittadini insigni (art. 59 Cost.).
Il nostro sistema parlamentare s'informa al principio del bicameralismo perfetto, poiché le due Camere hanno gli stessi poteri.
Il (—) ha funzioni:
— legislative: ad esso spetta il potere di esprimere la volontà politica del Paese trasfondendola in norme giuridiche aventi valore di legge [Procedimento (legislativo)];
— di controllo politico: esercita il controllo sul potere esecutivo, cioè sul Governo e sugli organi da esso dipendenti; il Governo, per potere svolgere le sue funzioni, deve godere della fiducia delle Camere;
— di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). Tale funzione attribuita al (—) si avvicina più a quella del pubblico ministero, che non alla funzione giudicante in senso tecnico [Giudizio (d'accusa contro il Presidente della Repubblica)];
— di connotazione del sistema: in quanto la somma dei poteri attribuiti al (—) non solo caratterizza la forma di governo italiana (cioè la distribuzione del potere fra gli organi di direzione dello Stato, che pone il Parlamento al centro del sistema), ma anche la forma di Stato (cioè il rapporto tra governo e cittadini, tra potere pubblico e autonomie locali e sociali).
() Europeo (d. comunit.)
Istituzione della Comunità Europea prevista dal Trattato di Roma del 1957 (chiamata originariamente Assemblea). A partire dal giugno 1979, sulla base della decisione del Consiglio dell'Unione europea 76/787 del 20 settembre 1976, i membri del (—) vengono eletti tramite suffragio universale diretto, per un periodo di cinque anni; essi non possono essere vincolati da istruzioni, né sottostare a mandato imperativo.
Attualmente conta 626 seggi, ripartiti secondo l'importanza demografica degli Stati membri.
Il (—) esercita poteri deliberativi, in quanto partecipa al procedimento di formazione degli atti, e di controllo sia sui comportamenti delle istituzioni sia sugli atti (in particolar modo il bilancio comunitario), promuovendo la mozione di censura nei confronti della Commissione europea.
Il (—) tiene una sessione annuale, ma può riunirsi anche per sessioni straordinarie a richiesta della maggioranza dei membri o della Commissione.
Può nominare una Commissione temporanea di inchiesta e un Mediatore per ricevere le denunce di cattiva amministrazione da parte delle persone fisiche o giuridiche.
La sua partecipazione al processo decisionale si estrinseca attraverso la formulazione di pareri, che con la procedura di cooperazione e ancor più con la procedura di codecisione assumono un rilievo particolare: nell'ultimo caso il mancato parere favorevole del (—) può bloccare l'adozione dell'atto comunitario.