Accesso
Accesso
() ai documenti della pubblica amministrazione [diritto di] (d. amm.)
Il diritto di () (artt. 22 ss. L. 241/1990) è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Tale diritto è escluso:
per i documenti coperti da segreto di Stato;
nei procedimenti tributari;
nei confronti dell'attivit à della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
nei procedimenti selettivi, con riferimento ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 L. 241/1990 e devono essere motivati.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente pu ò presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.
() ai pubblici uffici (d. amm.)
L'art. 97 Cost. prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso [Concorso (pubblico)] salvi i casi stabiliti dalla legge e nei quali sono possibili assunzioni mediante avviamento dalle liste di collocamento (per le qualifiche pi ù basse) o assunzioni obbligatorie di invalidi dalle relative liste.
Tale norma costituzionale è diretta all'assicurazione dell'imparzialit à e della efficienza dell'azione amministrativa, in quanto il meccanismo concorsuale dovrebbe tendenzialmente garantire la selezione del personale pi ù qualificato. Essa inoltre assicura l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; la Repubblica, a tal fine, promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit à tra donne e uomini (art. 51 Cost., cos ì come modificato dalla L. Cost. 30-5-2003, n. 1).
() alle cariche elettive (d. cost.)
Il principio affermato dalla Costituzione non è per ò completamente rispettato, vista la notevole differenza numerica fra i due sessi nei diversi organi rappresentativi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale, comunale etc.).
Al fine di garantire una maggiore presenza delle donne nel corso del 1993 furono emanati diversi provvedimenti che imponevano una determinata proporzione tra le candidature maschili e quelle femminili.
Tali disposizioni furono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (sent. 442/1995), secondo la quale l'uguaglianza tra i due sessi va assicurata attraverso un'evoluzione culturale e politica della societ à, tale da consentire alle donne di avere un peso maggiore nella gestione della cosa pubblica e non attraverso artificiosi strumenti legislativi.
Un'inversione di tendenza su questo tema è stata la previsione introdotta all'art. 117 Cost., nel testo modificato dalla L. cost. 3/2001, secondo cui le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit à degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit à di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive .
La L. cost. 1/2003 ha successivamente modificato l'art. 511 Cost., introducendo il principio della pari opportunit à tra donne e uomini nell'() ed a pubblici uffici.