Magistratura

Magistratura (d. cost.)
È il complesso degli organi che, nel loro insieme, costituiscono il potere giudiziario, potere dello Stato autonomo e indipendente, titolare della funzione giurisdizionale in materia civile, penale, amministrativa.
A norma dell'art. 1021 Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata dai (—) ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.
Dal tenore dell'art. 102 Cost. si evince l'aspirazione a unificare la funzione giudiziaria in un'unica (—), istituita e regolata dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Il rifiuto dei giudici straordinari e dei giudici speciali era motivato dal rifiuto dell'esperienza fascista, che aveva visto proliferare numerose magistrature speciali variamente soggette al potere esecutivo. Tuttavia tale aspirazione non poté attuarsi interamente, dal momento che lo stesso art. 103 Cost. conservava e attribuiva rilevanza costituzionale a tre giurisdizioni speciali: il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari [Giudici (speciali)].
La (—) è, nel nostro ordinamento costituzionale, destinataria di norme che ne assicurano l'imparzialità e l'indipendenza [Giurisdizionale (Funzione)].
() di sorveglianza (d. penitenz.)
Compito precipuo della (—) è la vigilanza sull'esecuzione della pena.
La (—) è un organo giurisdizionale che interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
La (—) si articola in un organo monocratico, giudice di sorveglianza e in un organo collegiale, Tribunale di sorveglianza.
Il procedimento dinanzi alla (—) si adegua ai principi che regolano l'esercizio dell'attività giurisdizionale e, quindi, prevede garanzie per il diritto di difesa.
Contro le ordinanze conclusive del procedimento è esperibile sempre il ricorso per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è consentito anche il riesame nel merito.
() militare (d. pubbl.)
Per anni ha costituito un ordine separato e complementare rispetto alla magistratura ordinaria, privo di quelle funzioni di terzietà e indipendenza tipiche di ogni ordinamento giudiziario.
Con la L. 180/1981 la struttura del processo penale militare è stata rivoluzionata ed è stata sancita, tra l'altro, la prevalenza numerica dei magistrati togati rispetto ai giudici provenienti dall'ordinamento militare nei singoli collegi, la presidenza dei quali è stata sottratta agli alti ufficiali perché condizionante l'operato dei membri militari di grado subalterno.
Con la L. 561/1988 è stato istituito il Consiglio della Magistratura militare, con funzioni garantistiche analoghe a quelle del C.S.M., che ha costituito un definitivo passo avanti verso una (—) più indipendente.