Magistratura
Magistratura (d. cost.)
A norma dell'art. 1021 Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata dai () ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali .
Dal tenore dell'art. 102 Cost. si evince l'aspirazione a unificare la funzione giudiziaria in un'unica (), istituita e regolata dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Il rifiuto dei giudici straordinari e dei giudici speciali era motivato dal rifiuto dell'esperienza fascista, che aveva visto proliferare numerose magistrature speciali variamente soggette al potere esecutivo. Tuttavia tale aspirazione non pot é attuarsi interamente, dal momento che lo stesso art. 103 Cost. conservava e attribuiva rilevanza costituzionale a tre giurisdizioni speciali: il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari [Giudici (speciali)].
La () è, nel nostro ordinamento costituzionale, destinataria di norme che ne assicurano l'imparzialit à e l'indipendenza [Giurisdizionale (Funzione)].
() di sorveglianza (d. penitenz.)
Compito precipuo della () è la vigilanza sull'esecuzione della pena.
La () è un organo giurisdizionale che interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
La () si articola in un organo monocratico, giudice di sorveglianza e in un organo collegiale, Tribunale di sorveglianza.
Il procedimento dinanzi alla () si adegua ai principi che regolano l'esercizio dell'attivit à giurisdizionale e, quindi, prevede garanzie per il diritto di difesa.
Contro le ordinanze conclusive del procedimento è esperibile sempre il ricorso per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è consentito anche il riesame nel merito.
() militare (d. pubbl.)
Per anni ha costituito un ordine separato e complementare rispetto alla magistratura ordinaria, privo di quelle funzioni di terziet à e indipendenza tipiche di ogni ordinamento giudiziario.
Con la L. 180/1981 la struttura del processo penale militare è stata rivoluzionata ed è stata sancita, tra l'altro, la prevalenza numerica dei magistrati togati rispetto ai giudici provenienti dall'ordinamento militare nei singoli collegi, la presidenza dei quali è stata sottratta agli alti ufficiali perch é condizionante l'operato dei membri militari di grado subalterno.
Con la L. 561/1988 è stato istituito il Consiglio della Magistratura militare, con funzioni garantistiche analoghe a quelle del C.S.M., che ha costituito un definitivo passo avanti verso una () pi ù indipendente.