Procedimenti

Procedimenti
() in Camera di Consiglio (d. proc. civ.)
() speciali civili (d. proc. civ.)
Sono procedimenti che il legislatore ha inserito nel Libro IV del codice di rito, eterogenei tra loro, ma accomunati dalla specialità della disciplina che, per vari aspetti, si differenzia da quella del rito ordinario.
() speciali penali (d. proc. pen.)
Il procedimento ordinario segue una precisa cadenza di fasi: indagini preliminari, udienza preliminare (per i reati attribuiti al Tribunale collegiale od alla Corte di Assise), dibattimento, appello, ricorso per cassazione. In presenza di determinati presupposti, però, tale sequela di fasi può essere derogata in funzione di snellimento del procedimento. Sono giudizi speciali: il giudizio abbreviato (che evita il dibattimento); l'applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento (anch'esso evita la celebrazione del dibattimento); il giudizio direttissimo (che salta l'udienza preliminare); il giudizio immediato (anch'esso salta l'udienza preliminare); il giudizio per decreto penale (idoneo ad evitare sia l'udienza preliminare che il dibattimento).
Il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il giudizio per decreto, evitando il dibattimento, determinano una deflazione del carico di processi per gli uffici giudiziari, sicché all'imputato che consente ad essi è dato uno sconto di pena (c.d. riti premiali).
Alcuni riti speciali necessitano per la loro ammissibilità del consenso sia del P.M. che dell'imputato (così è per il patteggiamento); inoltre comportano limitazioni alla facoltà di appello (così è nel giudizio abbreviato e nel patteggiamento).