Autocertificazione

Autocertificazione
Dichiarazione sottoscritta che il cittadino può produrre in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione ed attestante fatti, stati o qualità che la P.A. deve già conoscere e può agevolmente verificare.
Colui che produce le suddette dichiarazioni sostitutive sarà responsabile penalmente ove quanto dichiarato sia falso (dichiarazione mendace).
La normativa relativa alla documentazione amministrativa è contenuta nel D.P.R. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa). Esso definisce illegittima la richiesta di certificati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di atti e certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano già tenute a certificare. In luogo di tali atti i soggetti di cui sopra procedono all'acquisizione d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione competente nonché degli elementi indispensabili ai fini del reperimento dei dati, ovvero accettano la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Su tale ultimo punto il D.P.R. 445/2000 sottolinea in modo netto la distinzione tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
È valida la prima formula per l'attestazione di informazioni comprese nell'elenco di cui all'art. 46 dello stesso T.U.; si preferisce la seconda in tutti gli altri casi. Resta confermata (art. 49) l'impossibilità di ricorrere all'autocertificazione sostitutiva per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.