Promulgazione delle leggi
Promulgazione delle leggi (d. cost.)
Con l'atto di (), che è atto di controllo, la legge diviene esecutoria. Diviene invece obbligatoria per tutti i cittadini solo con la pubblicazione.
In tale sede il Presidente della Repubblica verifica la formale legittimit à costituzionale della legge, potendo rifiutare la () se l'esito del suo controllo è negativo. In tal caso rinvier à, con messaggio motivato, la legge alle Camere; se le stesse approvano di nuovo la legge, anche senza modifiche, questa dovr à necessariamente essere promulgata.