Promulgazione delle leggi

Promulgazione delle leggi (d. cost.)
È l'atto del procedimento legislativo che precede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge entro un mese dall'approvazione delle due Camere. Tuttavia se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata in un termine più breve da esse stabilito.
Con l'atto di (—), che è atto di controllo, la legge diviene esecutoria. Diviene invece obbligatoria per tutti i cittadini solo con la pubblicazione.
In tale sede il Presidente della Repubblica verifica la formale legittimità costituzionale della legge, potendo rifiutare la (—) se l'esito del suo controllo è negativo. In tal caso rinvierà, con messaggio motivato, la legge alle Camere; se le stesse approvano di nuovo la legge, anche senza modifiche, questa dovrà necessariamente essere promulgata.