Conferenza
Conferenza
() di servizi (d. amm.)
Forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/1990 al fine di snellire l'azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La () sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede collegiale.
la () istruttoria postula il dovere di collaborazione tra i diversi centri di riferimento di interessi pubblici attraverso un esame congiunto di questi ultimi. Ciascuna amministrazione coinvolta in un procedimento amministrativo pu ò cos ì evidenziare, nella fase istruttoria, l'interesse di cui è portavoce. Una volta evidenziate le esigenze di ciascuna amministrazione, l'amministrazione procedente, indice la () ferma restando la facolt à per le amministrazioni coinvolte, che non siano titolari dell'interesse pubblico prevalente, di richiedere l'indizione della stessa;
la () decisoria conduce, invece, alla determinazione finale in via collaborativa e funzionale da parte di autorit à dotate di poteri decisori.
() permanente Stato-Regioni (d. amm.)
Organo collegiale istituito dalla L. 400/1988 che, convocato ogni sei mesi e presieduto dal Presidente del Consiglio, è composto dai presidenti delle Regioni (sia a Statuto speciale che ordinario) e dai presidenti delle Province autonome, nonch é dai Ministri (o rappresentanti di enti pubblici) di volta in volta interessati ai problemi in discussione.
La () svolge compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale (eccetto la politica estera, la giustizia e la sicurezza nazionale) che incidono nelle singole materie di competenza regionale riguardo: l'attivit à normativa statale; gli obiettivi della programmazione e della politica finanziaria e di bilancio; la funzione statale di indirizzo e coordinamento; gli atti comunitari che interferiscono sulle competenze regionali; gli altri argomenti su cui il Presidente del Consiglio ritiene opportuno conoscere (o acquisire) il parere della conferenza.
I compiti attribuiti alla () sono stati notevolmente ampliati con l'emanazione del D.Lgs. 281/1997, in attuazione della delega contenuta nella legge Bassanini sul decentramento amministrativo (L. 59/1997). Lo stesso decreto legislativo prevede che le materie di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunit à montane siano trattate dalla Conferenza unificata.
Ulteriori competenze sono state, infine, introdotte dalla L. 15/2005 in tema di conferenza di servizi.
() Stato-citt à (d. amm.)
Istituita con D.P.C.M. 2 luglio 1996, assolve compiti di coordinamento nei rapporti tra Stato e autonomie locali e di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere su funzioni proprie o delegate di Province Comuni e Comunit à montane.
La (), convocata almeno ogni tre mesi, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo delega al Ministro dell'interno o al Ministro per gli affari regionali; è composta inoltre dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro della salute, dal presidente dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale Comuni italiani), dal presidente dell'U.P.I. (Unione Province italiane), dal presidente dell'U.N.C.E.M. (Unione nazionale dei Comuni, delle Comunit à e degli enti montani).
Ne fanno parte quattordici Sindaci designati dall'A.N.C.I. e sei presidenti di Provincia designati dall'U.P.I. Alle riunioni possono partecipare anche altri membri del Governo, nonch é rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
Le questioni di interesse comune con le Regioni sono trattate nell'ambito della Conferenza unificata.
() unificata (d. amm.)
La () assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie, ed ai compiti di interesse comune alle Regioni ed agli enti locali ed è competente comunque in tutti i casi in cui le Regioni e gli enti locali o la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-citt à debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
Ulteriori competenze sono state introdotte dalla L. 15/2005 in tema di Conferenza di servizi.