Responsabile

Responsabile
() civile (d. proc. pen.)
È la persona che, ai sensi dell'art. 185 c.p. e secondo le norme civilistiche, è tenuta a rispondere civilmente, in luogo dell'imputato, del danno cagionato da un illecito penale (ad es. i genitori per i figli minorenni). Il (—) è una parte solo eventuale del procedimento penale, perché la sua partecipazione non è essenziale come quella dell'imputato.
La posizione del (—) è inoltre accessoria a quella dell'imputato e della parte civile; non può esistere prima che quest'ultima si costituisca, né può persistere dopo l'uscita dal processo della parte civile. Infatti, il (—) è il soggetto passivo della pretesa sostanziale azionata dalla parte civile, sicché senza questa pretesa non può aversi citazione (vocatio in judicium), né intervento volontario del (—).
Allorché la parte civile esca dalla scena processuale, anche il (—), non ha più ragioni per restarvi, per cui la sua citazione e il suo intervento perdono efficacia.
L'iniziativa della citazione del (—) spetta alla parte civile ed, eccezionalmente al P.M. (art. 77 c.p.p.).
() d'imposta (d. trib.)
Persona, diversa dal soggetto passivo, che la legge tributaria, in alcuni casi, dichiara obbligata al pagamento del tributo o anche all'adempimento di altri doveri fiscali.
Egli è colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi.
Il fondamento di tale obbligazione deriva, come per l'obbligazione principale, direttamente dalla legge.
() del procedimento (d. amm.)
L'art. 4 L. 241/1990 sancisce l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, determinazione che va resa pubblica secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
In merito alla competenza del (—) di adottare il provvedimento finale, la L. 11-2-2005, n. 15, di modifica e di integrazione della L. 241/1990, ha precisato che nelle ipotesi in cui l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale sia diverso dal (—), esso non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal (—), se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
In ossequio al principio di trasparenza, l'art. 5, ultimo comma, obbliga la P.A. a comunicare l'unità organizzativa e il nominativo del (—) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.