D.I.A. [Dichiarazione di inizio attività]

D.I.A. [dichiarazione di inizio attività] (d. amm.)
Dichiarazione sostitutiva introdotta dall'art. 19 della L. 241/1990 allo scopo di semplificare e razionalizzare il complesso regime delle autorizzazioni amministrative [Autorizzazione] concernenti l'esercizio di attività economiche private.
In particolare, l'art. 19 L. 241/90, come modificato dal D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo, è sostituito (salve talune eccezioni) da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, dalle certificazioni e dalle attestazioni richieste dalla legge.
La (—) non opera per gli atti relativi alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, al patrimonio culturale e paesaggistico e all'ambiente, nonché per gli atti imposti dalla normativa comunitaria.
L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
L'amministrazione competente, in caso di mancanza delle condizioni per l'inizio dell'attività, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni , scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
Un notevole sviluppo praticato dall'istituto della (—) si è registrato nel campo dell'edilizia.
Ai sensi dell'art. 22 del Testo unico edilizia n. 380/2001 sono assoggettati al regime della (—) tutti gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, ad esclusione ovviamente di tutti gli interventi liberi, non soggetti cioè ad alcun controllo della P.A. (manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche senza realizzazione di opere alteranti la sagoma esterna dell'edificio, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo).