Partecipazione

Partecipazione
Associazione in () (d. comm.)
Diritto alla () (d. pubbl.)
Nell'ambito del diritto pubblico sta ad indicare la possibilità per i cittadini di influire con i loro comportamenti nelle decisioni che riguardano la collettività.
Gli intenti della (—) sono:
— avvicinare i governati ai governanti e motivare chi governa ad una condotta più attenta e responsabile;
— stimolare i cittadini ad interessarsi alla cosa pubblica, offrendo nuovi contributi di capacità ed idee;
— accrescere il consenso e il coinvolgimento per creare istituzioni democratiche ed evitare l'autoritarismo.
La Costituzione oltre a garantire in via generale ed indiretta l'effettiva (—) di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, disciplina i casi di (—) diretta dei cittadini [Iniziativa legislativa; Petizione; Referendum].
Anche nell'ambito delle funzioni di competenza della pubblica amministrazione è ammessa la possibilità di diretto intervento del cittadino nella formazione di un atto amministrativo che in qualche modo lo riguardi, al fine di esporre le sue ragioni (partecipazione istituzionale). Inoltre la stessa autorità amministrativa competente può provvedere a consultare i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo al fine di poter meglio valutare i diversi interessi in gioco (partecipazione funzionale).
() agli utili (d. lav.)
Tipica forma di retribuzione flessibile, in cui la retribuzione è costituita, in tutto o in parte, dalla partecipazione del lavoratore agli utili dell'impresa (artt. 2099 co. 3 c.c.).
Essa, se non è diversamente stabilito, è commisurata agli utili netti che, nel caso di imprenditore obbligato alla pubblicazione del bilancio, sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio approvato e pubblicato (art. 2102 c.c.).
Questa forma di retribuzione non fa venir meno, in ogni caso, il carattere di rapporto di lavoro subordinato: mancando, infatti, da parte del prestatore una partecipazione alle perdite ed una ingerenza nella gestione dell'impresa, non si crea alcuna forma associativa fra prestatore e datore.
Una forma accessoria di (—) conferisce al rapporto di lavoro la configurazione di contratto misto qualora, accanto alla normale retribuzione, si concedano al prestatore delle particolari azioni, cd. azioni di lavoro che cointeressano lo stesso alle vicende dell'impresa.
() al procedimento amministrativo (d. amm.)
La L. 241/1990 ha sancito la generalizzazione del principio del giusto procedimento [Procedimento (amministrativo)] ed enunciato la natura partecipativa dell'azione amministrativa.
Infatti, ha previsto per tutti i procedimenti, eccezion fatta per quelli diretti all'emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e per i procedimenti tributari:
— l'obbligo della P.A. di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento (artt. 7 e 8);
— il diritto degli stessi di intervenire nel procedimento (art. 9);
— il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti (art. 10);
— la stipulazione di accordi procedimentali e sostitutivi (art. 11).
Tali istituti permettono di realizzare diverse finalità:
a) la democratizzazione dell'azione amministrativa, in quanto il riconoscimento normativo del diritto degli interessati di intervenire nel procedimento presuppone il superamento della pregressa concezione autoritativa dell'azione amministrativa e la sostituzione di detta concezione con una spiccatamente democratica, che basa il procedimento sull'incontro delle volontà e dei contributi dei soggetti pubblici e privati;
b) la trasparenza dell'azione amministrativa;
c) la prevenzione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, in quanto i privati possono tutelare i propri interessi già nel corso del procedimento amministrativo.
Ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento:
— ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
— ai soggetti che per legge debbono intervenirvi;
— ai soggetti nei cui confronti il provvedimento stesso possa comunque cagionare un pregiudizio.
Tale obbligo di comunicazione non sussiste quando vi siano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, e nei procedimenti segreti o riservati o per gli atti la cui adozione non richiede il rispetto di una sequenza procedimentale.
In ordine alle modalità della comunicazione, l'art. 8 prevede che l'amministrazione è tenuta a provvedere mediante comunicazione personale o, nel caso in cui ciò non sia possibile o risulti particolarmente gravoso, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall'amministrazione medesima.
L'art. 9 contempla, invece, le ipotesi di intervento volontario nel procedimento amministrativo di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi (o meglio collettivi) costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. In applicazione della citata previsione rileva l'art. 27 della L. 7-12-2000, n. 383 che legittima le associazioni di promozione sociale ad intervnire nel procedimento amministrativo.
Dopo aver enunciato all'art. 9 il diritto degli interessati di partecipare direttamente al procedimento amministrativo, la L. 241/1990 all'art. 10 disciplina le modalità di (—).
In particolare, l'art. 10 dispone che i destinatari della comunicazione di cui all'art. 7 e i soggetti intervenuti ex art. 9, sono titolari dei seguenti diritti:
a) diritto di prendere visione degli atti del procedimento, a meno che non si tratti di documenti coperti dal segreto di Stato e, di conseguenza, esclusi dal diritto d'accesso ex art. 24 [Accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Diritto di)];
b) diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
L'art. 11 disciplina, invece, gli accordi procedimentali e sostitutivi.
() sociale (d. comm.)
Per (—) si intende la frazione di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.
L'acquisto di una (—) comporta non solo l'acquisto della qualità di socio, ma anche dei diritti sociali (diritto di voto, agli utili, alla quota di liquidazione etc.) il cui esercizio è commisurato proprio alla (—).
In merito al trasferimento della (—) si distingue:
— nelle società di persone, le quote non possono essere trasferite senza il consenso di tutti i soci, a meno che nell'atto costitutivo non sia stata pattuita la libera trasferibilità delle quote (la quota di partecipazione del socio accomandante di una S.a.s. è però trasmissibile inter vivos con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente ed è, inoltre, liberamente trasmissibile per causa di morte). Il trasferimento deve essere iscritto nel registro delle imprese;
— nelle società di capitali, le (—) sono generalmente trasferibili, a meno che non siano stati posti vincoli alla circolazione (es.: clausola di gradimento, prelazione etc.). Per il trasferimento dei titoli azionari è necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci (generalmente avviene mediante girata). Prima dell'entrata in vigore della L. 310/93, la trasferibilità delle quote di S.r.l. non era soggetta ad alcun onere di forma o pubblicità. Attualmente invece, il trasferimento deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da iscrivere nel registro delle imprese.
() statale [azienda a] (d. pubbl.)
È un'impresa privata che assume la forma giuridica della società per azioni, controllata in tutto o in parte dallo Stato attraverso un'impresa pubblica o ente di gestione.
Il possesso di azioni di imprese private da parte dello Stato dà luogo ad un tipo di economia mista perché associa capitale pubblico e capitale privato. La capacità direttiva del soggetto pubblico in tali imprese dipende dalla partecipazione al capitale da parte dei pubblici poteri stessi: infatti, se tale partecipazione è totale o prevalente l'attività dell'impresa è completamente soggetta alle direttive del potere pubblico; invece, quando è minoritaria meno si fa sentire la mano dello Stato.
In Italia il fenomeno delle aziende a (—) ha assunto una particolare importanza negli anni che seguirono la seconda guerra mondiale, tanto che nel 1956 fu creato un ministero ad hoc, il Ministero delle partecipazioni statali appunto, con poteri direttivi e di coordinamento nei confronti degli enti di gestione (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M.).
Nei primi anni '90 si è, invece, avuta un'inversione di tendenza, resa necessaria dal continuo accrescersi dell'indebitamento dello Stato a cui hanno contribuito in misura rilevante anche le aziende a (—). Sulla scia di quanto già avviato in altri Paesi europei (in primis la Gran Bretagna) si è così dato il via ad un vasto programma di privatizzazione.