Decreto

Decreto
() del Presidente della Repubblica [d.p.r.] (d. cost.)
Provvedimento con cui il Presidente della Repubblica emana gli atti previsti dalla Costituzione o dalle norme costituzionali, quelli relativi all'organizzazione del personale del Segretariato della Presidenza della Repubblica, nonché tutti gli atti espressamente elencati dalla legge 13/1991 (es.: nomina dei sottosegretari di Stato; decisione dei ricorsi straordinari; concessione della cittadinanza italiana; scioglimento dei consigli comunali e provinciali).
() di citazione diretta a giudizio (d. proc. pen.)
È uno dei modi in cui il P.M. esercita l'azione penale al termine delle indagini preliminari (art. 405). È emesso direttamente dal P.M. per citare a giudizio l'imputato innanzi al Tribunale monocratico [Giudice (Unico)], per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p. Il decreto deve avere il contenuto indicato dall'art. 552, recando, in particolare, le generalità dell'imputato, l'indicazione della persona offesa, la formulazione dell'imputazione. Esso deve essere notificato all'imputato ed al difensore almeno 60 giorni prima della data fissata per l'udienza mentre, nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a 45 giorni. Il (—) è depositato dal P.M. nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'art. 4612 c.p.p.
() di espropriazione (d. amm.)
È il provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo [Espropriazione per pubblica utilità], con cui si autorizza, nel caso in cui l'indennità sia concordata, l'occupazione dei fondi.
Nel Testo Unico Espropriazioni, D.P.R. 8-6-2001, n. 327 la disciplina del (—) è contenuta agli artt. 23-25.
() di rinvio a giudizio (d. proc. pen.)
() ingiuntivo (d. proc. civ.)
Rappresenta l'atto conclusivo della prima fase di un procedimento speciale (introdotto con ricorso, ad iniziativa di chi si afferma creditore) caratterizzato da una fase a cognizione sommaria, effettuata senza contraddittorio, e conclusa dalla pronuncia di un (—), e da una fase eventuale a cognizione piena su iniziativa del debitore.
Giudice competente è il giudice di pace o il Tribunale (monocratico) che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Può ottenere un (—):
— chi è creditore di una somma di danaro liquida, o di una determinata quantità di cose fungibili;
— chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;
— gli avvocati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e chiunque abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, per il pagamento di onorari dovuti per le loro prestazioni giudiziali;
— i notai ed altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, per onorari o rimborsi di spese.
La prova che il creditore deve fornire in ordine alla esistenza del suo diritto è una prova scritta.
Il creditore deve depositare il ricorso in cancelleria insieme con i documenti che si allegano e, nel termine di 30 giorni, il giudice emette la decisione sulla base delle prove documentali fornite inaudita altera parte. Se egli ritiene non sufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Qualora il ricorrente non vi provveda o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice — ove il ricorso non venga ritirato — lo rigetta con decreto motivato che non pregiudica, però, la possibilità di riproporre la domanda, in via ingiuntiva o in via ordinaria.
Se invece esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. e, quindi, il ricorso è accoglibile, il giudice pronuncia decreto motivato col quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 giorni, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata.
Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all'ingiunto, e dalla data di notifica decorre il termine per l'opposizione e per il pagamento.
Il (—), quindi, costituisce una pronuncia di condanna destinata ad avere efficacia di cosa giudicata se non è proposta opposizione, ovvero ad essere sostituita da una sentenza nell'ipotesi inversa.
Deve sottolinearsi, infine, che, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione immediatamente, ovvero subito dopo la notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine (normalmente di 40 giorni) ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o — novità introdotta dalla L. 263/2005 — se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.
() legge [D.L.] (d. cost.)
Appartiene alla categoria delle ordinanze generali, che si concretano in provvedimenti provvisori (con forza di legge) adottati dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge [Conversione dei decreti legge] effettuata dal Parlamento.
Il fondamento giuridico di tale istituto si differenzia da quello del decreto legislativo ed è quello della necessità come fonte autonoma di diritto.
Il potere di emanare un (—) spetta soltanto al Governo come organo collegiale (Consiglio dei Ministri) e non anche ai singoli Ministri o ad altri organi.
Oltre a quello, assai elastico, della necessità ed urgenza, altro limite alla decretazione d'urgenza riguarda l'impossibilità per il Governo di decretare in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, delegazione legislativa) per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo.
L'art. 15 della legge 400/1988 ha inoltre precisato che il (—) non può rinnovare le disposizioni di un (—) del quale sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei (—) non convertiti o ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Il (—) è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il (—) deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per l'esame del (—) che deve essere convertito, pena la decadenza ex tunc, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Non sempre, però, le Camere riuscivano a convertire i (—) nel termine previsto, per cui il Governo era solito reiterare il loro contenuto, riproducendolo in atti successivi. Tale fenomeno, in aperto contrasto con l'art. 77 che espressamente qualifica i (—) come provvedimenti provvisori, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. 360/1996).
() legislativo [D.Lgs.] (d. cost.)
Atto con efficacia di legge formale emanato dal Governo in base ad una delega legislativa (e nei limiti di questa) del Parlamento.
La delega del Parlamento è conferita con legge formale ordinaria.
Destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo: più precisamente è l'organo collegiale o Consiglio dei Ministri. Non è consentita la delega ai singoli Ministri o ad organi diversi dal Governo; allo stesso modo è vietata la sub-delegazione, per cui il Governo non può, a sua volta, delegare altro organo. La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di particolare complessità della materia sulla quale legiferare ovvero dell'iter formativo della legge.
La legge di delega deve definire gli oggetti su cui il Governo potrà esercitare la delega: ovviamente si tratterà di materie su cui il Parlamento può intervenire (sono escluse, ad esempio, deleghe in materie riservate ai regolamenti parlamentari) e che non sono coperte da riserva formale di legge [Riserva (di legge)].
La delega deve essere, inoltre, esercitata in un termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nella legge. Accanto a tali limiti, fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurne altri, ad esempio imponendo al Governo di ascoltare il parere di commissioni parlamentari.
() legislativo luogotenenziale [d.lgs.lgt.] (d. cost.)
Dopo la caduta del fascismo, il Parlamento non era più in grado di funzionare in quanto la Camera dei fasci e delle corporazioni (che aveva sostituito la Camera elettiva) era stata soppressa e il Senato non poteva riunirsi in assenza dell'altro ramo del Parlamento. Per questo motivo, la prima delle Costituzioni provvisorie che ressero l'Italia fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana [Costituzione], il (—) 25 giugno 1944, n. 151, stabilì che, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sarebbero stati deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali (—) venivano sanzionati e promulgati da Umberto, figlio del re Vittorio Emanuele III, in qualità di Luogotenente del Regno con pieni poteri.
() ministeriale [d.m.] (d. cost.)
È un atto di normazione secondaria, adottato dai singoli Ministri, in virtù di una legge che espressamente disponga in ordine a tale potere, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
Il Ministro che emana un (—) deve prima della sua adozione darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nei casi in cui i (—) assumono la denominazione di regolamenti sono assoggettati ad un procedimento di formazione più complesso che contempla il parere del Consiglio di Stato, il controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Provvedimento con il quale si svolge, normalmente, un'attività preparatoria del processo, o di vari atti di esso (es.: è (—) quello che abbrevia i termini di comparizione; quello di nomina del custode; quello di fissazione delle modalità di vendita etc.).
Assolve, di solito, ad una funzione ordinatoria del processo e non presuppone, di regola, la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti,
Il (—) è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte. Se è pronunciato su ricorso in forma scritta, è riportato in calce al medesimo. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il (—) è inserito nello stesso.
Il (—) non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge (come, ad es., il decreto motivato con il quale, ai sensi dell'art. 163bis2, si abbreviano i termini di comparizione); è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente (art. 135 c.p.c.), oltre che dal cancelliere.
Il (—) non è di regola, revocabile né impugnabile.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
È uno dei possibili atti emanabili dal giudice, unitamente alle sentenze ed ordinanze (art. 125 c.p.p.).
Il (—) assume varie funzioni perché può essere emanato in varie fasi del procedimento, avere vario contenuto ed essere emanato sia dall'organo giudicante che, in determinati casi, anche dal P.M.
L'art. 125 c.p.p. precisa che i (—) sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (es.: artt. 127, 132, 244, 247, 253, 267, 321, 409, 414 c.p.p.).
Per il (—) che dispone il giudizio, invece, l'art. 429 non richiede motivazione, ma solo l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, in quanto si vuole evitare che il giudice chiamato a valutare i fatti possa, sia pure involontariamente, farsi condizionare da una certa prospettazione della vicenda.
() penale [procedimento per] (d. proc. pen.)
È uno dei procedimenti speciali che ha la finalità di evitare sia l'udienza preliminare che il dibattimento.
Presupposti di tale procedimento sono la perseguibilità d'ufficio del reato ascritto e, nei casi di perseguibilità a querela, che questa sia stata validamente presentata e il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi, il carattere esclusivamente pecuniario della pena inflitta (anche se la pena pecuniaria è sostitutiva di pena detentiva) e il limite temporale, giacché la richiesta di procedimento per (—) deve intervenire entro 6 mesi dalla data in cui l'interessato ha assunto la qualità di indagato. Inoltre, il procedimento per (—) non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale ovvero l'imputato è irreperibile.
Il procedimento per (—) può essere azionato solo dal P.M.: quest'ultimo lo richiede ed il G.I.P., se ne ricorrono i presupposti, lo emette.
Il (—) non ha una finalità autorizzativa, o introduttiva del giudizio, bensì costituisce il provvedimento finale di condanna, con cui si può irrogare una pena pecuniaria diminuita sino alla metà del minimo edittale. Avendo, dunque, tale rito natura premiale, induce il condannato a non proporre opposizione. Si realizza così una deflazione processuale, costituente la finalità perseguita dal rito.
In ogni caso, a seguito della L. 16-12-1999, n. 479 (art. 37) il (—) non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, si ha estinzione del reato dopo 5 anni se il (—) riguarda un delitto; 2 anni se il (—) riguarda le contravvenzioni (art. 460, comma 5).
Le esigenze di semplificazione processuale rivivono anche nell'ipotesi che il condannato per (—) abbia fatto opposizione, giacché egli non può avvalersi dell'usuale sequela (udienza preliminare e dibattimento), ma deve scegliere un altro dei riti alternativi (giudizio immediato, giudizio abbreviato o patteggiamento) da lui azionabili.
In mancanza di tale richiesta o del consenso del P.M., l'opposizione è comunque trattata nelle forme proprie del giudizio immediato (art. 464 c.p.p.) e nel giudizio di opposizione l'imputato non può più chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, l'oblazione.