Decreto
Decreto
() del Presidente della Repubblica [d.p.r.] (d. cost.)
Provvedimento con cui il Presidente della Repubblica emana gli atti previsti dalla Costituzione o dalle norme costituzionali, quelli relativi all'organizzazione del personale del Segretariato della Presidenza della Repubblica, nonch é tutti gli atti espressamente elencati dalla legge 13/1991 (es.: nomina dei sottosegretari di Stato; decisione dei ricorsi straordinari; concessione della cittadinanza italiana; scioglimento dei consigli comunali e provinciali).
() di citazione diretta a giudizio (d. proc. pen.)
() di espropriazione (d. amm.)
Nel Testo Unico Espropriazioni, D.P.R. 8-6-2001, n. 327 la disciplina del () è contenuta agli artt. 23-25.
() di rinvio a giudizio (d. proc. pen.)
() ingiuntivo (d. proc. civ.)
Rappresenta l'atto conclusivo della prima fase di un procedimento speciale (introdotto con ricorso, ad iniziativa di chi si afferma creditore) caratterizzato da una fase a cognizione sommaria, effettuata senza contraddittorio, e conclusa dalla pronuncia di un (), e da una fase eventuale a cognizione piena su iniziativa del debitore.
Giudice competente è il giudice di pace o il Tribunale (monocratico) che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Pu ò ottenere un ():
chi è creditore di una somma di danaro liquida, o di una determinata quantit à di cose fungibili;
chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;
gli avvocati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e chiunque abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, per il pagamento di onorari dovuti per le loro prestazioni giudiziali;
i notai ed altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, per onorari o rimborsi di spese.
La prova che il creditore deve fornire in ordine alla esistenza del suo diritto è una prova scritta.
Il creditore deve depositare il ricorso in cancelleria insieme con i documenti che si allegano e, nel termine di 30 giorni, il giudice emette la decisione sulla base delle prove documentali fornite inaudita altera parte. Se egli ritiene non sufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Qualora il ricorrente non vi provveda o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice ove il ricorso non venga ritirato lo rigetta con decreto motivato che non pregiudica, per ò, la possibilit à di riproporre la domanda, in via ingiuntiva o in via ordinaria.
Se invece esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. e, quindi, il ricorso è accoglibile, il giudice pronuncia decreto motivato col quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantit à di cose richieste, nel termine di 40 giorni, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine pu ò essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si proceder à ad esecuzione forzata.
Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all'ingiunto, e dalla data di notifica decorre il termine per l'opposizione e per il pagamento.
Il (), quindi, costituisce una pronuncia di condanna destinata ad avere efficacia di cosa giudicata se non è proposta opposizione, ovvero ad essere sostituita da una sentenza nell'ipotesi inversa.
Deve sottolinearsi, infine, che, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione immediatamente, ovvero subito dopo la notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine (normalmente di 40 giorni) ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria pu ò essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o novit à introdotta dalla L. 263/2005 se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.
() legge [D.L.] (d. cost.)
Appartiene alla categoria delle ordinanze generali, che si concretano in provvedimenti provvisori (con forza di legge) adottati dal Governo, di sua iniziativa e sotto la sua responsabilit à, in casi straordinari di necessit à e di urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge [Conversione dei decreti legge] effettuata dal Parlamento.
Il fondamento giuridico di tale istituto si differenzia da quello del decreto legislativo ed è quello della necessit à come fonte autonoma di diritto.
Il potere di emanare un () spetta soltanto al Governo come organo collegiale (Consiglio dei Ministri) e non anche ai singoli Ministri o ad altri organi.
Oltre a quello, assai elastico, della necessit à ed urgenza, altro limite alla decretazione d'urgenza riguarda l'impossibilit à per il Governo di decretare in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, delegazione legislativa) per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo.
L'art. 15 della legge 400/1988 ha inoltre precisato che il () non pu ò rinnovare le disposizioni di un () del quale sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei () non convertiti o ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Il () è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il () deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per l'esame del () che deve essere convertito, pena la decadenza ex tunc, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Non sempre, per ò, le Camere riuscivano a convertire i () nel termine previsto, per cui il Governo era solito reiterare il loro contenuto, riproducendolo in atti successivi. Tale fenomeno, in aperto contrasto con l'art. 77 che espressamente qualifica i () come provvedimenti provvisori, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. 360/1996).
() legislativo [D.Lgs.] (d. cost.)
Atto con efficacia di legge formale emanato dal Governo in base ad una delega legislativa (e nei limiti di questa) del Parlamento.
La delega del Parlamento è conferita con legge formale ordinaria.
Destinatario della delegazione legislativa pu ò essere soltanto il Governo: pi ù precisamente è l'organo collegiale o Consiglio dei Ministri. Non è consentita la delega ai singoli Ministri o ad organi diversi dal Governo; allo stesso modo è vietata la sub-delegazione, per cui il Governo non pu ò, a sua volta, delegare altro organo. La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di particolare complessit à della materia sulla quale legiferare ovvero dell'iter formativo della legge.
La legge di delega deve definire gli oggetti su cui il Governo potr à esercitare la delega: ovviamente si tratter à di materie su cui il Parlamento pu ò intervenire (sono escluse, ad esempio, deleghe in materie riservate ai regolamenti parlamentari) e che non sono coperte da riserva formale di legge [Riserva (di legge)].
La delega deve essere, inoltre, esercitata in un termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nella legge. Accanto a tali limiti, fissati dalla Costituzione, la legge di delega pu ò introdurne altri, ad esempio imponendo al Governo di ascoltare il parere di commissioni parlamentari.
() legislativo luogotenenziale [d.lgs.lgt.] (d. cost.)
Dopo la caduta del fascismo, il Parlamento non era pi ù in grado di funzionare in quanto la Camera dei fasci e delle corporazioni (che aveva sostituito la Camera elettiva) era stata soppressa e il Senato non poteva riunirsi in assenza dell'altro ramo del Parlamento. Per questo motivo, la prima delle Costituzioni provvisorie che ressero l'Italia fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana [Costituzione], il () 25 giugno 1944, n. 151, stabil ì che, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sarebbero stati deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali () venivano sanzionati e promulgati da Umberto, figlio del re Vittorio Emanuele III, in qualit à di Luogotenente del Regno con pieni poteri.
() ministeriale [d.m.] (d. cost.)
Il Ministro che emana un () deve prima della sua adozione darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nei casi in cui i () assumono la denominazione di regolamenti sono assoggettati ad un procedimento di formazione pi ù complesso che contempla il parere del Consiglio di Stato, il controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
Provvedimento con il quale si svolge, normalmente, un'attivit à preparatoria del processo, o di vari atti di esso (es.: è () quello che abbrevia i termini di comparizione; quello di nomina del custode; quello di fissazione delle modalit à di vendita etc.).
Assolve, di solito, ad una funzione ordinatoria del processo e non presuppone, di regola, la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti,
Il () è pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte. Se è pronunciato su ricorso in forma scritta, è riportato in calce al medesimo. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il () è inserito nello stesso.
Il () non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge (come, ad es., il decreto motivato con il quale, ai sensi dell'art. 163bis2, si abbreviano i termini di comparizione); è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente (art. 135 c.p.c.), oltre che dal cancelliere.
Il () non è di regola, revocabile n é impugnabile.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Il () assume varie funzioni perch é pu ò essere emanato in varie fasi del procedimento, avere vario contenuto ed essere emanato sia dall'organo giudicante che, in determinati casi, anche dal P.M.
L'art. 125 c.p.p. precisa che i () sono motivati, a pena di nullit à, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (es.: artt. 127, 132, 244, 247, 253, 267, 321, 409, 414 c.p.p.).
Per il () che dispone il giudizio, invece, l'art. 429 non richiede motivazione, ma solo l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, in quanto si vuole evitare che il giudice chiamato a valutare i fatti possa, sia pure involontariamente, farsi condizionare da una certa prospettazione della vicenda.
() penale [procedimento per] (d. proc. pen.)
Presupposti di tale procedimento sono la perseguibilit à d'ufficio del reato ascritto e, nei casi di perseguibilit à a querela, che questa sia stata validamente presentata e il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi, il carattere esclusivamente pecuniario della pena inflitta (anche se la pena pecuniaria è sostitutiva di pena detentiva) e il limite temporale, giacch é la richiesta di procedimento per () deve intervenire entro 6 mesi dalla data in cui l'interessato ha assunto la qualit à di indagato. Inoltre, il procedimento per () non è ammesso quando risulta la necessit à di applicare una misura di sicurezza personale ovvero l'imputato è irreperibile.
Il procedimento per () pu ò essere azionato solo dal P.M.: quest'ultimo lo richiede ed il G.I.P., se ne ricorrono i presupposti, lo emette.
Il () non ha una finalit à autorizzativa, o introduttiva del giudizio, bens ì costituisce il provvedimento finale di condanna, con cui si pu ò irrogare una pena pecuniaria diminuita sino alla met à del minimo edittale. Avendo, dunque, tale rito natura premiale , induce il condannato a non proporre opposizione. Si realizza cos ì una deflazione processuale, costituente la finalit à perseguita dal rito.
In ogni caso, a seguito della L. 16-12-1999, n. 479 (art. 37) il () non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, si ha estinzione del reato dopo 5 anni se il () riguarda un delitto; 2 anni se il () riguarda le contravvenzioni (art. 460, comma 5).
Le esigenze di semplificazione processuale rivivono anche nell'ipotesi che il condannato per () abbia fatto opposizione, giacch é egli non pu ò avvalersi dell'usuale sequela (udienza preliminare e dibattimento), ma deve scegliere un altro dei riti alternativi (giudizio immediato, giudizio abbreviato o patteggiamento) da lui azionabili.
In mancanza di tale richiesta o del consenso del P.M., l'opposizione è comunque trattata nelle forme proprie del giudizio immediato (art. 464 c.p.p.) e nel giudizio di opposizione l'imputato non pu ò pi ù chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, l'oblazione.