Indagato

Indagato (d. proc. pen.)
È la persona sottoposta a indagini o investigazioni ad opera di un organo inquirente in ordine ad un addebito non ancora tradotto in formale imputazione.
Nell'ambito delle indagini preliminari è ammissibile un'attività investigativa volta a conseguire l'identificazione dell'(—) ancora ignoto.
All'esigenza primaria della sua identificazione è preordinata la possibilità di procedere, ove occorra, a rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici ed altri.
È pure previsto il potere per la P.M. di accompagnare l'(—) nei propri uffici ed ivi trattenerlo per non oltre 12 ore, sempre per finalità di identificazione, qualora l'identità sia ignota o dubbia. Trattandosi pur sempre di limitazione della libertà personale, è stata contemplata in funzione di tutela della stessa, l'immediata informativa dell'accompagnamento in caserma e del successivo rilascio al P.M., inteso quale organo di giustizia garante della legalità (art. 349 c.p.p.).
È richiesta l'esistenza in vita dell'(—). Nella fase delle indagini preliminari la sua morte impedisce il passaggio alla fase processuale e comporta l'archiviazione del procedimento. Tale archiviazione viene meno (e le indagini proseguono) se l'(—) risulta essere vivo.
Infine, anche l'(—) deve avere la capacità processuale e deve essere assistito da un difensore di fiducia o, in mancanza, di ufficio [Difensore].
La qualità di (—) cessa con l'archiviazione del procedimento oppure allorché il P.M. esercita l'azione penale (art. 405 c.p.p.) e l'indagato assume la qualità di imputato (art. 60 c.p.p.).
All'(—) si estendono gli stessi diritti e garanzie di cui è titolare l'imputato (art. 61 c.p.p.).