Legge
Legge (d. cost.)
Il termine () designa sia la norma giuridica che la fonte di produzione della norma stessa [Fonti del diritto] e ricorre sia nei testi legislativi che nella stessa Costituzione:
come sinonimo di diritto (per indicare qualunque fonte normativa e qualunque norma giuridica positiva);
per indicare tutte le fonti del diritto, ad esempio nelle disposizioni preliminari al codice civile, intitolate appunto disposizioni sulla legge in generale ;
per indicare talune fonti specifiche del diritto, tra cui la () ordinaria.
() atipica
Una () che, rispetto al tipo cui appartiene (ordinaria, costituzionale, regionale), presenta una capacit à di innovare (forza attiva) o di resistere all'abrogazione (forza passiva) maggiore o minore. Sono atipiche, ad esempio, le leggi elencate nell'art. 75 Cost., le uniche in grado di resistere all'abrogazione mediante referendum. Rientra in tale categoria anche la legge di bilancio [Bilancio (Legge di)], che non pu ò imporre nuovi tributi o stabilire nuove spese, cio è non pu ò fare ci ò che le altre leggi ordinarie [Legge (ordinaria)] sono in grado di fare.
Difficile collocazione tra le () atipiche e quelle rinforzate, sono le () che recepiscono le intese con i culti acattolici. Una parte della dottrina ritiene che tali intese entrino a far parte del procedimento legislativo, rinforzandolo. Altri, invece, riconoscono alle leggi in esame soltanto una forza passiva potenziata, in quanto le leggi che non presuppongono le intese non possono abrogare quelle precedute da tali intese.
() comunitaria
Legge con la quale viene data attuazione a tutte le direttive comunitarie che devono ancora ricevere attuazione nel nostro Paese.
Introdotta dalla L. 86/1989 (nota come legge La Pergola) è ora disciplinata dalla L. 11/2005, che all'art. 8 impone al Governo di presentare annualmente alle Camere, entro il 31 gennaio, un disegno di legge con il quale vengono disciplinate le modalit à di attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano, che è appunto la ().
Tale legge consente di dare attuazione nel nostro ordinamento alle disposizioni comunitarie attraverso:
la normazione diretta. In questo caso si abrogano o si modificano norme interne in contrasto con quelle comunitarie direttamente attraverso la (). Questo metodo è utilizzato soprattutto per il recepimento di disposizioni di non rilevante complessit à;
la delega al Governo. In questa ipotesi, dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni, l'esecutivo emana disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie tramite decreto, regolamento o altro atto amministrativo, a seconda della materia oggetto della ().
() cornice o quadro
Sono () dello Stato quelle contenenti i principi fondamentali di disciplina di singole materie, ai quali le Regioni a statuto ordinario si devono attenere nell'esercizio della potest à legislativa concorrente (art. 117 Cost.).
() costituzionale
Trattasi di una () contenente norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o che le abrogano o modificano (in questi due ultimi casi si parla pi ù propriamente di () di revisione costituzionale).
La () costituzionale ha la stessa forza giuridica della Costituzione: per cui, nel contrasto tra una norma della Costituzione ed una () costituzionale successiva, il criterio interpretativo è quello secondo il quale la norma posteriore nel tempo abroga la norma anteriore incompatibile. Tuttavia anche la () costituzionale è vincolata al rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale [Principi (costituzionali)].
() delegata
() di conversione del decreto legge
() di delegazione
() di interpretazione autentica
La () di interpretazione autentica ha lo scopo di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale delle stesse, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la volont à del legislatore.
() finanziaria
La () dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La () non pu ò contenere, inoltre, norme di delega, di carattere ordinamentale, oppure organizzatorio, ma solo norme che hanno effetti finanziari a partire dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
() formale e materiale
Per () in senso formale si intendono quegli atti deliberati dalle due Camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa (Consigli regionali e Consigli provinciali di Trento e Bolzano) secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 70 ss. Cost., dai regolamenti parlamentari, dagli statuti regionali e dai regolamenti dei Consigli regionali e provinciali.
Per () in senso materiale si intendono tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e quale che sia il procedimento della loro formazione (es.: gli atti aventi forza di () del Governo).
La dottrina ha delineato anche la figura delle () meramente formali che, pur avendo aspetto formale di (), non hanno contenuto normativo, non sono in grado, cio è, di innovare il diritto oggettivo. L'iniziativa di tali atti appartiene al Governo o comunque a soggetti estranei alle Camere, che non possono disporre, se non in misura limitata, del loro contenuto. Grazie ad esse il Parlamento esercita poteri di controllo e d'indirizzo politico.
() manifesto
Espressione creata dalla dottrina per indicare quella categoria di leggi aventi finalit à esclusivamente propagandistica, ma assolutamente prive della possibilit à di essere attuate dall'amministrazione.
La funzione della () si risolve in una dimostrazione di volont à, solo apparente, di rispondere alle diverse esigenze della comunit à.
() marziale
La deliberazione dello stato di guerra produce l'entrata in vigore del diritto di guerra, che consente la proroga delle Camere [Prorogatio], instaura la giurisdizione dei Tribunali militari di guerra ed esclude l'impugnabilit à delle sentenze di questi ultimi dinnanzi alla Cassazione. La () comprende norme che sospendono alcune fondamentali garanzie assicurate dalla Costituzione in tempo di pace.
() ordinaria
L'appartenenza al tipo () ordinaria comporta l'assoggettamento a un regime giuridico peculiare, sinteticamente riassunto dall'espressione forza o valore di (). I due termini sono impiegati nella Costituzione in modo scambievole, anche se la dottrina talvolta indica con forza l'efficacia di (), con valore il suo regime giuridico. In particolare la () ordinaria:
è idonea a modificare o abrogare, nell'ambito della sua competenza, qualsivoglia disposizione vigente, fatta eccezione per quelle di rango costituzionale;
è in grado di resistere all'abrogazione e alla modificazione da parte di fonti ad essa subordinate;
pu ò essere soggetta al controllo di conformit à alla Costituzione e alle altre disposizioni di rango costituzionale da parte della Corte Costituzionale;
pu ò essere sottoposta a referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
() provvedimento
Si tratta di una () che non regola in via generale e astratta ma provvede per il caso concreto. In proposito la Corte Costituzionale ha precisato che la funzione legislativa non consiste esclusivamente nella produzione di norme giuridiche, caratterizzate per principio da generalit à ed astrattezza, e che gli atti a contenuto particolare e concreto non devono necessariamente rivestire la forma amministrativa.
La () provvedimento pone problemi di tutela delle situazioni giuridiche soggettive che possono essere lese dal suo contenuto: mentre, infatti, contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela davanti al giudice, la () provvedimento pu ò essere impugnata solo davanti alla Corte Costituzionale con il promovimento di un giudizio in via incidentale [Giudizio (di costituzionalit à delle leggi)].
Tuttavia la Corte Costituzionale (sent. n. 225/1999) ha precisato che, pur non ammettendosi, avverso tali atti, il ricorso alla tutela giurisdizionale, ordinaria o amministrativa, le () provvedimento non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, purch é venga rispettato il canone della ragionevolezza.
() regionale
Nel nostro ordinamento, le Regioni, nonch é le Province autonome di Trento e Bolzano, sono titolari di potest à normativa che si esplica attraverso l'emanazione di atti che, sotto il profilo formale e procedurale, sono assimilabili alle () formali dello Stato.
Alla luce dell'art. 117 Cost., cos ì come modificato dalla L. Cost. 18-10-2001, n. 3, la potest à legislativa delle Regioni pu ò essere:
bipartita o concorrente. In tal caso spetta alle Regioni la potest à legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, co. 3, Cost.). Nelle materie indicate le leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dal legislatore, che non possono essere derogati;
piena o esclusiva. È una potest à legislativa che prima era attribuita soltanto alle Regioni a statuto speciale e che, dopo la riforma del 2001, è attribuita anche alle Regioni ordinarie.
La riforma costituzionale ha modificato il criterio di distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Prima della riforma, infatti, venivano tassativamente elencate le materie oggetto della potest à legislativa regionale (che doveva esplicarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato), mentre allo Stato spettava la legislazione in tutte le altre materie; questo criterio è stato capovolto, con la conseguenza che la potest à legislativa regionale, ora individuata sulla base di un criterio residuale, risulta notevolmente ampliata.
Infatti, l'art. 117 Cost. fornisce un elenco di materie di esclusiva competenza statale, cui fa seguito un elenco di materie in cui vi è una potest à legislativa concorrente (Stato e Regioni). Per tutte le materie non indicate in tali elenchi l'art. 117 attribuisce una potest à legislativa esclusiva alle Regioni, in virt ù della quale esse possono liberamente legiferare in tali materie, escludendo qualunque vincolo introdotto dalla legge dello Stato.
() rinforzata
Una () che, rispetto al tipo cui appartiene (ordinaria, costituzionale, regionale), presenta un procedimento di formazione pi ù complesso (aggravato).
Esempio di () rinforzata è la () costituzionale che dispone la fusione o la creazione delle Regioni, la quale richiede il parere dei Consigli regionali e la richiesta dei Consigli comunali (art. 132 Cost.).
La () è anche una () atipica in quanto presenta una forza passiva potenziata: leggi che non si caratterizzano per la stessa complessit à di procedimento non possono, infatti, abrogare una ().
() stralcio
La () anticipa, dunque, una legge pi ù articolata e generalizzata: ad esempio, la L. 180/1978 sulla chiusura dei manicomi ha anticipato la disciplina di un fenomeno di improcrastinabile soluzione, che rientrava nella disciplina pi ù generale della riforma sanitaria successivamente regolata dalla L. 833/1978.