Presidente

Presidente
() del Consiglio dei Ministri (d. cost.)
È un organo costituzionale di grande importanza in quanto ad esso è affidata la funzione di coordinare e dirigere l'attività del Consiglio dei ministri.
È nominato dal Presidente della Repubblica in seguito a una particolare procedura che si sostanzia in una serie di consultazioni con i leader dei partiti e i presidenti delle Camere [Governo].
Il (—) a sua volta forma il Governo e stende il programma; a lui spetta il potere di proporre la nomina dei singoli ministri al Presidente della Repubblica.
La sua posizione giuridica rispetto ai ministri è di supremazia, poiché egli li sceglie come suoi collaboratori, ne dirige e ne vigila l'attività, ed è responsabile per tutti gli atti posti in essere dal Gabinetto.
Tuttavia, questa supremazia non si traduce in una effettiva superiorità gerarchica. Infatti, il (—) non può avocare a sé gli atti di competenza di un singolo ministro, ne può annullarli, né può sostituirsi al Ministro o impartigli ordini o direttive relativi alla sua attività.
() della Giunta regionale (d. amm.)
È un organo regionale [Regione] cui fanno capo due posizioni fondamentali: la presidenza della Regione e la presidenza della Giunta.
Come Presidente della Regione il (—) rappresenta l'ente sia dal punto di vista giuridico (e come tale firma gli atti regionali, stipula i contratti, rappresenta la Regione in giudizio), sia dal punto di vista politico (con poteri di direzione, di coordinamento, di indizione dei referendum, di promulgazione delle leggi regionali e di emanazione dei regolamenti regionali). Inoltre il (—) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.
Tale organo, in conclusione, rappresenta il momento di supremo raccordo tra gli organi regionali, assicurando l'unità e l'attuazione dell'indirizzo politico concordato.
Per quel che concerne l'elezione il co. 5 dell'art. 122 Cost. prevede che venga eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente.
L'elezione a suffragio universale e diretto è stata introdotta anche per i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale dalla L. Cost. 31-1-2001, n. 2.
Fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del (—) è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Nell'art. 126 Cost. è contenuta la disciplina della mozione di sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del (—) nonché dei casi di rimozione dello stesso.
Sul primo punto l'art. 126, all'ultimo comma, sancisce che l'approvazione della mozione di sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del (—) comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Per ciò che concerne la rimozione del (—) al co. 1, l'art. 126 Cost. individua le seguenti ipotesi:
— compimento di atti contrari alla Costituzione;
— gravi violazioni di legge;
— ragioni di sicurezza nazionale.
() della Provincia (d. amm.)
Organo monocratico della Provincia. Così come per il Sindaco nel Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
Esercita altresì le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
Ai sensi del co. 4, art. 46 del D.Lgs. 267/2000 (come il Sindaco) il (—) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
È eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale.
() della Repubblica (d. cost.)
Nel nostro sistema parlamentare il (—) costituisce un potere neutro imparziale che esercita funzioni di garanzia e di controllo sugli organi di indirizzo politico al di sopra delle tre funzioni tradizionali, con il fine di equilibrare il sistema senza svolgere funzioni attive di governo e di indirizzo politico.
Il (—) è tutore della Costituzione e, come tale, vigila sull'osservanza delle norme in essa contenute. Egli è altresì arbitro tra i partiti, costituendo il punto di unione di tutte le forze politiche nazionali: ciò trova conferma nell'art. 87 Cost. che qualifica il (—) come Capo dello Stato italiano e rappresentante dell'unità nazionale.
Il (—) italiano è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato); l'elezione avviene a scrutinio segreto ed è necessaria una maggioranza dei due terzi dell'assemblea nei primi tre scrutini, mentre in quelli successivi è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83 Cost.).
Può essere eletto (—) qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non appartenga, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia (XIII disp. fin. Cost.).
A norma dell'art. 84 Cost. l'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica; la durata della carica è di sette anni, che decorrono dalla data del giuramento; il (—) è immediatamente rieleggibile. In caso di impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Presidente del Senato.
Per potere esercitare concretamente i suoi poteri il (—) gode delle seguenti prerogative [Immunità]:
— insindacabilità. Il (—) non può essere perseguito per i pareri e le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. Limitatamente alla sua irresponsabilità per gli atti del governo, tale insindacabilità è tutelata dall'art. 279 c.p.;
— dotazione patrimoniale. L'indipendenza economica del (—) è assicurata mediante la corresponsione di un assegno nonché di una dotazione in natura ed in denaro, per la copertura delle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di Presidenza.
Le funzioni del (—) sono essenzialmente elencate dagli artt. 87 ed 88 Cost. nonché dall'art. 62 (convocazione in via straordinaria di ciascuna Camera), dall'art. 74 (richiesta, con messaggio motivato, di un riesame da parte delle Camere di una legge), dall'art. 59 (nomina di 5 senatori a vita), dall'art. 92 (nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, dei Ministri) e dall'art. 126 (scioglimento dei Consigli regionali).
L'art. 89 Cost. prevede il cd. istituto della controfirma ministeriale disponendo che nessun atto del (—) è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Con la L. 13/1991 è stato stabilito che il (—), oltre agli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, emana tutti gli atti elencati dall'art. 1 della citata L. 13/1991 tra cui ricordiamo:
— nomina dei sottosegretari di Stato;
— decisione dei ricorsi straordinari;
— concessione della cittadinanza italiana;
— scioglimento dei Consigli comunali e provinciali;
— provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
— tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La cessazione dall'ufficio di (—) può avvenire per morte, fine del settennato, dimissioni (l'atto di dimissioni è atto personalissimo e non richiede la controfirma ministeriale). Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non possono essere sottoposte a termini o a condizione, ed hanno efficacia dal momento della comunicazione al Parlamento, indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo. Altre cause di cessazione sono: l'impedimento permanente, la destituzione a seguito della condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione da parte della Corte Costituzionale.
La Costituzione, nel fissare le norme per l'elezione del (—) si è ispirata al criterio di limitare la prorogatio dei poteri del Presidente uscente [Semestre Bianco].
Il Parlamento, nella composizione prescritta, viene riunito dal Presidente della Camera, trenta giorni prima che scada il termine del mandato del (—) in carica.