Consiglio
Consiglio
() comunale (d. amm.)
In particolare, in base alla lettera dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, le competenze riservate al () sono sostanzialmente di tre ordini:
spetta ad esso la potest à normativa e pianificatoria generale, con l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci, dei piani e programmi di carattere finanziario (con complementari competenze in ordine a tributi, contrazione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, spese pluriennali, acquisti, alienazione e appalti) e territoriale-urbanistico;
ha competenza in merito all'assetto istituzionale dell'ente Comune, sia dal punto di vista associazionistico (es.: forme associative fra Comuni) che da quello del decentramento territoriale e della partecipazione dei cittadini;
sono ad esso attribuiti i poteri di gestione dei pubblici servizi, con complementari competenze riguardanti gli enti, le aziende e le societ à che svolgono la loro attivit à in ambito comunale, compresi gli indirizzi operativi e le nomine in essi dei loro rappresentanti.
() d'Europa (d. comun.)
Organizzazione internazionale istituita nel 1949 per proteggere e promuovere il patrimonio comune di ideali e lo sviluppo economico e sociale dei paesi europei.
Ciascuno degli Stati membri del () (attualmente sono 41) si impegna ad accettare il principio della preminenza del diritto e quello in virt ù del quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve godere dei diritti dell'uomo e delle libert à fondamentali .
La struttura del () comprende tre organi istituzionali: il Comitato dei Ministri, formato dai Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri, che è l'organo dotato di maggiori poteri; l'Assemblea consultiva organo parlamentare (formato dai rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri) che esprime voti e raccomandazioni al Comitato dei Ministri; il Segretariato, con a capo un Segretario Generale.
Tra gli accordi siglati nell'ambito del () una particolare rilevanza assumono la Carta sociale europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
() dei Ministri (d. cost.)
[Governo].
() dell'Unione Europea (d. comun.)
Organo della Comunit à europea [CE] in cui sono riuniti i rappresentanti dei governi degli Stati membri.
Attualmente è composto di 15 membri, quanti sono gli Stati facenti parte della Comunit à.
I rappresentanti degli Stati in seno al () non devono necessariamente rivestire la qualifica di ministri, ma è essenziale che facciano parte della compagine governativa (es.: sottosegretari).
Normalmente siede in () il ministro nazionale designato in relazione all'oggetto delle questioni all'ordine del giorno. La presidenza è esercitata a turno da ognuno dei Paesi membri per sei mesi. Il () prende tutte le decisioni importanti della Comunit à, su proposta della Commissione europea previo parere del Parlamento Europeo.
() delle autonomie locali (d. enti loc.)
Organo di nuova istituzione, previsto dall'art. 123 Cost., cos ì come modificato dalla L. Cost. 3/2001. Nella versione novellata, l'ultimo comma dell'articolo dispone che lo Statuto regionale debba disciplinare il (). Esso dovrebbe fungere da organo di coordinamento tra Regione ed enti locali, dando voce alle diverse esigenze territoriali.
() di gestione (d. comm.)
Al () spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, con il compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale, e ci ò pu ò fare anche in forma delegata.
Il () è costituito da almeno due componenti, anche non soci, nominati per un periodo non superiore a tre esercizi dal consiglio di sorveglianza, ad eccezione dei primi che sono nominati nell'atto costitutivo. Essi possono essere revocati in ogni tempo, anche senza giusta causa, salvo, in tal caso, il diritto al risarcimento dei danni.
Al () si applicano, in quanto compatibili, gran parte delle norme stabilite, nel modello tradizionale di governance, per il consiglio di amministrazione.
() di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d. amm.)
Con la creazione di tale organo si intese ulteriormente ampliare l'autonomia della Regione siciliana, facendo s ì che anche la giurisdizione si svolgesse in loco.
In sede consultiva è organo di consulenza giuridico-amministrativa della Regione.
In sede giurisdizionale esercita le attribuzioni del Consiglio di Stato ed ha quindi competenza:
per gli appelli avverso le decisioni del T.A.R. siciliano;
per i ricorsi di unico grado per i giudizi di ottemperanza di decisioni dello stesso ().
() di sicurezza (d. internaz.)
Il () è tecnicamente l'organo pi ù importante dell'O.N.U. con compiti fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. È composto da 15 membri di cui 5 (Cina, Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e Francia), sono membri permanenti e godono del diritto di veto [Veto (Diritto di)].
Il () pu ò adottare, discrezionalmente, contro uno Stato che minacci o abbia violato la pace, misure:
che non comportano l'impiego della forza; vi rientrano le interruzioni delle relazioni economiche, commerciali, internazionali e delle comunicazioni postali, economiche, ferroviarie, marittime, aeree, telegrafiche e la rottura delle relazioni diplomatiche [Embargo];
che implicano l'uso della forza. Si tratta di azioni militari compiute da forze armate messe a disposizione del () dagli Stati membri oppure misure provvisorie ritenute necessarie o desiderabili come ad esempio il cessate il fuoco [Caschi blu].
I provvedimenti adottati possono assumere la forma di raccomandazioni, che non sono vincolanti per gli Stati membri, o di decisioni che sono, invece, vincolanti.
Oltre ai compiti relativi al mantenimento della pace, il () ha il potere di proporre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'ammissione di nuovi membri nelle Nazioni Unite, nonch é una funzione conciliativa.
() di sorveglianza (d. comm.)
Il () è l'organo che, nelle societ à che optano per il sistema di amministrazione cd. dualistico, svolge la funzione di controllo. Esso è costituito da almeno tre componenti (di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili): i primi sono nominati nell'atto costitutivo e gli altri dall'assemblea in forma ordinaria. Questi rimangono in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Al () competono le funzioni di controllo e di vigilanza tipiche del collegio sindacale, in virt ù dell'espresso rinvio all'art. 2403 c.c. Spettano, inoltre, ulteriori competenze, sottratte o concorrenti con quelle dell'assemblea dei soci.
Al () si applicano, in quanto compatibili, gran parte delle norme stabilite, nel modello tradizionale, per il collegio sindacale. Si fa altres ì rinvio, per le deliberazioni del (), alle disposizioni stabilite dall'art. 2388 c.c. per le deliberazioni del consiglio di amministrazione.
I componenti del () sono solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi ove il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformit à degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilit à nei confronti dei consiglieri di sorveglianza è deliberata dall'assemblea ordinaria.
() di Stato (d. cost.)
Il () è un organo complesso:
di rilievo costituzionale: in quanto è previsto dalla Costituzione, che ne sancisce l'indipendenza dal Governo, e conseguentemente non potrebbe essere soppresso n é privato delle sue funzioni istituzionali con legge ordinaria;
costituente un potere dello Stato, almeno per quanto concerne l'esplicazione delle funzioni giurisdizionali;
con funzioni:
a) consultive generali in materia giuridico-amministrativa;
b) giurisdizionali amministrative, di secondo grado e, per alcune materie, esclusive.
Nell'esercizio delle funzioni consultive il () esprime pareri in materia giuridico-amministrativa; possono essere obbligatori o facoltativi, a seconda che la P.A. abbia o meno l'obbligo di richiederli. La legge 127/97 ha tassativamente indicato gli atti per i quali il parere è obbligatorio. I pareri obbligatori si distinguono poi in vincolanti e non vincolanti a seconda che la P.A. debba o meno attenersi ad essi. Sul punto è intervenuta la L. 205/2000 che ha sancito la pubblicit à dei suddetti pareri e la necessit à di indicare il Presidente del Collegio e l'estensore.
Nell'ambito delle attribuzioni giurisdizionali con l'istituzione dei T.A.R. (Tribunali amministrativi regionali) il () ha assunto la qualifica di organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado. Inoltre conserva una competenza giurisdizionale esclusiva per il giudizio di ottemperanza e per il caso previsto dall'art. 33 T.U. C.d.S. e cio è quando, al fine di evitare l'impugnativa successiva, il Governo, col preventivo assenso scritto di tutti coloro ai quali l'atto si riferisce, provoca la decisione del () su un provvedimento non ancora emanato.
() economico e sociale (d. internaz.)
Organo consultivo dell'O.N.U. che studia, per riferirne all'Assemblea generale delle Nazioni Unite le questioni economiche, sociali e la protezione dei diritti dell'uomo. Su tutti questi problemi, opera di concerto con le istituzioni specializzate.
() europeo (d. comun.)
Originariamente istituito come organo informale di cooperazione politica tra i Paesi membri della Comunit à europea, esso è stato istituzionalizzato con l'approvazione dell'Atto Unico Europeo il quale ha stabilito che il () riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonch é il Presidente della Commissione europea. Essi sono assistiti dai ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione.
Il () si riunisce almeno due volte all'anno.
Le funzioni di quest'organo sono essenzialmente di stimolo per le pi ù importanti iniziative politiche della Comunit à nonch é di dirimere quelle questioni di notevole rilevanza politica ed economica oggetto di controversia in seno al Consiglio dell'Unione europea.
() nazionale dell'economia e del lavoro (d. cost.)
[C.N.E.L.].
() regionale (d. amm.)
Il sistema elettorale è stabilito da ciascuna Regione con una propria legge elettorale. In mancanza di quest'ultima si applica la legislazione nazionale che prevede che esso sia eletto direttamente dal corpo elettorale regionale col sistema elettorale maggioritario per l'elezione di 1/5 dei consiglieri e del sistema elettorale proporzionale per l'elezione di 4/5 dei consiglieri; dura in carica cinque anni ed esattamente fino al 46 giorno antecedente alla data delle nuove elezioni.
Il () esercita funzioni legislative, nei limiti delle competenze regionali e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
I () svolgono inoltre:
funzioni amministrative nei casi previsti dallo Statuto e nel rispetto delle leggi e regolamenti regionali;
funzione di controllo politico sull'operato della Giunta e del Presidente;
funzione di indirizzo politico spettante alla Regione.
() Superiore della Magistratura [c.s.m.] (d. amm.)
Il () è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da altri tre membri di diritto: il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed il Presidente della Repubblica. Agli stessi vanno aggiunti 24 membri elettivi: 16 eletti dai magistrati nell'ambito degli appartenenti alla loro categoria, 8 eletti dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con 15 anni di esercizio forense.
Tutti i componenti del () durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il vicepresidente deve essere scelto tra i membri eletti dal Parlamento, ma viene eletto da tutti i componenti del ().
Al () compete ogni potest à deliberativa relativa allo status ed alle funzioni dei magistrati. Le deliberazioni del () non hanno diretta rilevanza esterna e spetta al Ministro della giustizia o al Presidente della Repubblica dare esecuzione alle stesse, che hanno sostanziale natura di provvedimenti amministrativi, soggetti al controllo contabile e giurisdizionale amministrativo.
Pi ù precisamente i provvedimenti del () riguardanti la carriera dei magistrati sono impugnabili dinanzi ai giudici amministrativi e ricorribili alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di legge.
() supremo di difesa (d. cost.)
Il () coordina tutte le attivit à relative alla difesa dello Stato [Difesa (della Patria); Guerra]. Inoltre esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione ed il coordinamento delle attivit à militari dello Stato.
Secondo la dottrina prevalente il () rappresenta un comitato interministeriale che svolge funzioni consultive e di coordinamento fra i vari organi direttivi dello Stato, per meglio assicurarne la difesa.