Commissione

Commissione
Contratto di () (dir. civ.)
È un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte di un commissionario che agisce in proprio (artt. 1731 ss. c.c.).
La (—) è sempre onerosa ed il compenso si chiama provvigione.
Il commissionario può essere tenuto, in virtù di patto o di uso, al cd. star del credere, cioè a garantire il buon fine dell'affare concluso: risponderà con il proprio patrimonio qualora il contraente da lui contattato risulti inadempiente e, pertanto, assumerà la qualità di fideiussore avendo diritto, altresì, ad una maggiore provvigione.
È possibile che il commissionario entri nel contratto (art. 1735 c.c.): se il (—) ha per oggetto la vendita o l'acquisto di titoli o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può rispettivamente comperarli o fornirli, salvo comunque il suo diritto alla provvigione.
() di conciliazione (d. lav.; d. proc. civ.)
È la (—) dinanzi alla quale può essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale [Conciliazione (stragiudiziale)], quando le parti non intendano avvalersi delle procedure previste dal contratto collettivo.
Esse erano istituite in ogni provincia, originariamente, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. In seguito alla soppressione di quest'ultimo Ufficio, sono state create le Direzioni regionali e provinciali del lavoro alle quali sono state trasferite le competenze dei predetti Uffici.
() d'inchiesta (d. cost.)
È una commissione parlamentare nominata da ciascuna Camera e composta in modo da rispecchiare proporzionalmente l'entità dei vari gruppi parlamentari.
La (—) esercita il potere d'inchiesta, di cui sono titolari le Camere separatamente.
Terminati i lavori, la (—) presenta all'Assemblea plenaria una relazione che viene discussa e votata.
Possono essere istituite, con legge, anche (—) bicamerali, composte cioè da deputati e senatori. La (—) svolge inchieste in materie di pubblico interesse, procedendo alle indagini ed agli esami necessari con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (art. 822 Cost.); cosicché la (—), senza che sia necessario ricorrere ad una legge che le attribuisca siffatti poteri, è legittimata a citare ed interrogare testimoni, ordinare perizie, richiedere documenti. Essa incontra, allo stesso modo, i limiti derivanti dal diritto di alcune persone (ministri di culto, avvocati, medici ecc.) di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale (art. 200 c.p.p.) e dal diritto di altre (pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio) di astenersi dal testimoniare su fatti coperti da segreto di ufficio o segreto di stato.
Le (—) vanno distinte dalle commissioni di vigilanza (es. commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), sia perché svolgono funzioni parzialmente diverse e sia perché queste ultime sono organi permanenti.
() parlamentare (d. cost.)
Organo interno del Parlamento che la Costituzione riconosce come necessario in relazione al procedimento di formazione delle leggi [Procedimento (legislativo)]. Deve rispecchiare, nella composizione, la proporzione dei gruppi parlamentari solo quando ha poteri deliberativi.
Le (—) possono essere:
— speciali (o straordinarie) se costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse (es. Commissioni di inchiesta);
— permanenti se operative in via continuativa in seno a ciascuna Camera, il cui regolamento ne determina la competenza per materia (art. 72 Cost.).
Attualmente esistono 14 (—) sia presso il Senato sia presso la Camera dei deputati.
Le (—) bicamerali miste sono formate da senatori e deputati; possono essere sia straordinarie che permanenti. Tali organismi si sono resi necessari sia per superare il rigido (e talvolta pericoloso) dualismo fra le due assemblee, sia per consentire l'univoco esercizio del potere parlamentare in delicate materie (questioni regionali, controllo sui servizi radiotelevisivi, servizi di informazioni e sicurezza etc.).
() per le riforme istituzionali (d. cost.)
È una speciale commissione istituita dal Parlamento [Commissioni parlamentari], alla quale viene affidato il compito di elaborare un progetto organico per la riforma della seconda parte della Costituzione (ordinamento della Repubblica) [Riforme istituzionali].
La prima commissione che ricevette questo incarico fu istituita nel 1983, l'ultma nel 1997.
() tributaria (d. trib.)
Organo giurisdizionale cui sono attribuite le controversie tra fisco e contribuente [Contenzioso tributario].
Gli organi speciali di giurisdizione sono:
— le (—) provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni Provincia, cui è demandato il giudizio di primo grado;
— le (—) regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, cui è demandato il giudizio di appello.
Rimane salvo l'ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e alla competenza, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenza o del procedimento, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
La giurisdizione delle (—) è piena, perché estesa ai tributi di ogni genere e specie, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo, ora soppresso, al servizio sanitario nazionale. Rientrano nella competenza della giurisdizione tributaria anche le controversie in materia di sovraimposte, addizionali e sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, nonché interessi e ogni altro accessorio.
L'art. 3bis del D.L. 203/2005 (conv. in L. 248/2005) ha ulteriormente ampliato l'oggetto della giurisdizione tributaria a tutti i tributi comunque denominati lasciando così libero il legislatore di far rientrare, di volta in volta, nella suddetta locuzione i tributi previsti dal sistema fiscale in continua evoluzione.