Reato

Reato (d. pen.)
Sotto il profilo formale si definisce (—) ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale (cd. pena criminale).
Sotto il profilo sostanziale, il (—) può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempreché la misura dell'aggressione sia tale da fare apparire inevitabile il ricorso alla pena e che le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire una efficace tutela.
La dottrina, analizzando le singole figure criminose, ha elaborato una teoria generale del reato, che individua nella struttura dell'illecito penale una serie di elementi costitutivi, comuni a tutte le fattispecie criminose.
L'analisi della struttura del reato ha condotto alla formazione di due diverse concezioni: la teoria della tripartizione e la teoria della bipartizione.
Secondo la teoria della tripartizione (elaborata da Beling), il reato si compone di tre elementi strutturali:
— il fatto tipico, che comprende il complesso degli elementi materiali del reato (la condotta, l'evento, e il rapporto di causalità che lega la prima al secondo);
— l'antigiuridicità obiettiva, che consiste nella contraddizione del fatto con la norma giuridica che lo prevede e lo incrimina;
— la colpevolezza, ossia la volontà riprovevole nelle sue due forme del dolo e della colpa.
Secondo la teoria della bipartizione, invece, la struttura del reato si compone di: un elemento oggettivo, cioè il fatto materiale, comprensivo di tutti gli elementi, necessari per l'esistenza del reato; un elemento soggettivo, costituito dal diverso atteggiarsi della volontà colpevole, nelle forme del dolo e della colpa [Dolo; Colpa]. L'antigiuridicità non viene considerata come elemento del reato da porsi sullo stesso piano del fatto e della colpevolezza, ma come l'in sé del reato, l'essenza dello stesso.
Il (—) può atteggiarsi in diversi modi da cui scaturiscono altrettante categorie di cui alcune hanno un mero rilievo sistematico, mentre altre assumono maggiore importanza poiché dall'appartenenza del (—) all'una o all'altra deriva l'applicazione di una determinata disciplina.
In primo luogo il (—) può essere proprio o comune: è proprio il (—) che può essere commesso soltanto da colui che rivesta una determinata qualifica o posizione come, ad esempio, il peculato potendo, infatti, essere perpetrato solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; è comune, invece, il (—) che può essere commesso da chiunque.
Il (—) può manifestarsi in varie forme: (—) tentato [Tentativo]; circostanziato [Circostanze]; concorso di reati; concorso di persone nel ().
Il (—) è escluso dalla presenza di scriminanti [Cause di giustificazione] che escludono l'antigiuridicità del fatto.
() a forma aperta o vincolata
Sono reati a forma aperta o libera quelli nei quali il legislatore non descrive in modo specifico la condotta aggressiva del bene giuridico protetto dalla norma: ad es. l'art. 575 c.p. (omicidio) punisce chiunque cagiona la morte, senza specificare le modalità attraverso cui l'evento deve prodursi. Al contrario, nei reati a forma vincolata, è descritta in modo specifico la condotta aggressiva del bene: ad es. perché si realizzi la truffa è necessario che l'agente ponga in essere artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, così procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. È evidente che i reati a forma aperta vulnerano il principio di tassatività della norma penale, ma ciò è giustificato dalla primaria importanza del bene che la norma intende proteggere.
() aberrante
() aggravato dall'evento
() causalmente orientato
() connesso
() continuato
() di opinione
() di pericolo
() edilizio
() istantaneo
[Reato].
() ministeriale
() permanente
() plurioffensivo
() plurisoggettivo
() preterintenzionale
() progressivo
() proprio e comune
() putativo
() societario
() tentato
() tributario
() unisussistente e plurisussistente