Putativo

Putativo [reato] (d. pen.)
A norma dell'art. 49 c.p. non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. Il fatto erroneamente supposto come reato si definisce reato (—).
La convinzione che un fatto (lecito) costituisca reato può dipendere da un errore di diritto o da un errore di fatto.
Il reato (—) per errore di diritto è quello di chi crede erroneamente che il fatto da lui commesso è punito da una norma penale.
Si ha invece reato (—) per errore di fatto in una delle seguenti ipotesi:
— il soggetto crede di commettere un reato, mentre in realtà manca uno degli elementi essenziali richiesti per la sua sussistenza (è il caso di chi asporta una cosa propria credendola altrui);
— il soggetto crede di commettere un reato, mentre agisce in presenza di una causa di giustificazione (è il caso di chi crede di rubare mentre in realtà sussiste il consenso dell'avente diritto);
— il soggetto crede erroneamente di avere uno dei requisiti richiesti per commettere un reato proprio (è il caso di chi, ritenendosi imprenditore, crede di commettere bancarotta).
Il co. 3 dell'art. 49 c.p., tuttavia, fa salvo il caso in cui concorrano nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso; allora il soggetto risponderà di questo diverso reato.