Peculato
Peculato (d. pen.)
Ai sensi dell'art. 314 c.p., commette il delitto di () il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilit à di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è tutelare il regolare funzionamento e il prestigio degli enti pubblici, nonch é quello di impedire danni patrimoniali alla P.A.
Soggetto attivo pu ò essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.
Oggetto materiale è il denaro o altra cosa mobile altrui. La norma non prescrive pi ù che la cosa o il denaro appartenga alla P.A., potendo ora appartenere anche a un soggetto privato. Conseguentemente è stato abrogato il delitto di malversazione, gi à previsto dall'art. 315 c.p. Di tale denaro o cosa il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve avere il possesso o comunque la disponibilit à, nel senso che, seppur non sia possessore in senso stretto della cosa, abbia comunque un potere di vigilanza e controllo sulla stessa, pur se materialmente detenuta da altri. Appropriarsi vuol dire comportarsi nei confronti della cosa come se fosse propria, esercitando cio è su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso (es.: alienarla, distruggerla, tenerla per s é etc.).
Il dolo consiste nella coscienza e volont à dell'appropriazione e nella consapevolezza dell'altruit à della cosa.
L'esigenza di superare i dubbi giurisprudenziali sorti sulla sua configurabilit à, nonch é di limitare la discrezionalit à del giudice nella valutazione di condotte di soggetti appartenenti alla P.A., in ossequio al principio della separazione dei poteri hanno indotto il legislatore del '90 a sopprimere la figura del c.d. () per distrazione, consistente nell'indirizzare cose o denaro a profitto proprio o altrui.
Pena: Reclusione da 3 a 10 anni. La condanna implica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
() d'uso
La L. 86/90 ha introdotto questa nuova figura di reato, modificando il co. 2 dell'art. 314 c.p. Tale norma punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che non si appropria della cosa altrui nel senso poc'anzi precisato, bens ì agisce al solo scopo di farne un uso momentaneo e restituirla immediatamente dopo l'uso.
Oggetto del peculato d'uso possono essere solo cose mobili di specie, non denaro o cose generiche.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
() mediante profitto dell'errore altrui
Commette tale delitto (art. 316 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per s é o per un terzo, denaro o altra utilit à.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.