Peculato

Peculato (d. pen.)
Ai sensi dell'art. 314 c.p., commette il delitto di (—) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è tutelare il regolare funzionamento e il prestigio degli enti pubblici, nonché quello di impedire danni patrimoniali alla P.A.
Soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.
Oggetto materiale è il denaro o altra cosa mobile altrui. La norma non prescrive più che la cosa o il denaro appartenga alla P.A., potendo ora appartenere anche a un soggetto privato. Conseguentemente è stato abrogato il delitto di malversazione, già previsto dall'art. 315 c.p. Di tale denaro o cosa il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve avere il possesso o comunque la disponibilità, nel senso che, seppur non sia possessore in senso stretto della cosa, abbia comunque un potere di vigilanza e controllo sulla stessa, pur se materialmente detenuta da altri. Appropriarsi vuol dire comportarsi nei confronti della cosa come se fosse propria, esercitando cioè su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso (es.: alienarla, distruggerla, tenerla per sé etc.).
Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione e nella consapevolezza dell'altruità della cosa.
L'esigenza di superare i dubbi giurisprudenziali sorti sulla sua configurabilità, nonché di limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione di condotte di soggetti appartenenti alla P.A., in ossequio al principio della separazione dei poteri hanno indotto il legislatore del '90 a sopprimere la figura del c.d. (—) per distrazione, consistente nell'indirizzare cose o denaro a profitto proprio o altrui.
Pena: Reclusione da 3 a 10 anni. La condanna implica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
() d'uso
La L. 86/90 ha introdotto questa nuova figura di reato, modificando il co. 2 dell'art. 314 c.p. Tale norma punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che non si appropria della cosa altrui nel senso poc'anzi precisato, bensì agisce al solo scopo di farne un uso momentaneo e restituirla immediatamente dopo l'uso.
Oggetto del peculato d'uso possono essere solo cose mobili di specie, non denaro o cose generiche.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.
() mediante profitto dell'errore altrui
Commette tale delitto (art. 316 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni.