Omissione
Omissione (d. pen.)
Il mancato compimento dell'azione imposta presuppone che il soggetto abbia la possibilit à di agire nel senso richiesto, per cui non si avr à () penalmente rilevante qualora il soggetto si trovi nella impossibilit à materiale di adempiere al comando. Tale impossibilit à pu ò dipendere sia dall'assenza delle necessarie attitudini psico-fisiche (es.: non è in grado di soccorrere un bagnante in pericolo chi non sa nuotare), sia dalla mancanza delle condizioni indispensabili per compiere l'azione doverosa (es.: non pu ò accusarsi di () di soccorso chi è privo dei mezzi necessari per prestare aiuto).
Sono suscettibili di realizzazione in forma omissiva i reati causali puri, o causalmente orientati in cui rileva soltanto la realizzazione dell'evento, a prescindere dalle modalit à della condotta (es. l'omicidio), mentre sono incompatibili con tale modalit à realizzativa i reati omissivi propri, i reati di mano propria (richiedenti un comportamento personale del reo) ed i reati abituali (richiedenti una reiterazione di comportamenti positivi).
L'elemento oggettivo è integrato da un comportamento di omesso collocamento, rimozione o nel rendere inservibili mezzi di prevenzione di disastri.
La condotta deve ricadere su qualsiasi strumento o apparato destinato a prevenire, elidere o attenuare le conseguenze dannose prodotte da un disastro o infortunio sul lavoro gi à verificatosi.
L'elemento soggettivo è la colpa.
La fattispecie in esame a differenza di quella prevista dall'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), ha lo scopo non di prevenire disastri o infortuni sul lavoro ma di limitare i danni di un disastro gi à verificatosi.
Il reato concorre con le contravvenzioni previste dalle leggi speciali in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro [Igiene e sicurezza del lavoro].
() di soccorso
L'art. 593 c.p. prevede due distinte ipotesi criminose:
la prima ricorre quando taluno, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente, di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all'autorit à;
ricorre, invece, la seconda ipotesi, quando taluno, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorit à.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la persona.
Scopo della norma è prevenire i danni ai quali determinati soggetti possono trovarsi esposti, per uno stato di pericolo presunto o accertato, mediante l'imposizione di un obbligo di assistenza.
Il dovere imposto al ritrovatore è, nella prima ipotesi, quello di dare immediato avviso all'autorit à, tenendo per ò sempre conto delle concrete possibilit à che si offrono al ritrovatore per provvedere all'adempimento di tale dovere.
Nella seconda ipotesi il dovere è quello di prestare l'assistenza necessaria o darne immediato avviso all'autorit à. Si lascia quindi al soccorritore un'alternativa, ma si ritiene che il primo dovere sia quello di provvedere all'assistenza concreta e, solo ove ci ò non sia possibile, subentra il dovere di darne avviso all'autorit à.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à dell'omissione dell'atto doveroso accompagnata dalla consapevolezza dello stato di pericolo in cui versa il soggetto rinvenuto.
Pena: Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 2.500.
Il delitto nel caso previsto dall'art. 189 del nuovo codice della strada, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
() e rifiuto di atti d'ufficio
L'art. 328 del codice penale prevede due distinte ipotesi di reato:
commette la prima il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanit à, deve essere compiuto senza ritardo;
commette la seconda il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, fuori dai casi precedenti, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Tali reati appartengono alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è assicurare il regolare funzionamento della P.A., imponendo al pubblico ufficiale o all'incaricato del pubblico servizio di assolvere scrupolosamente e tempestivamente i doveri inerenti all'ufficio o servizio e di non venirvi meno intenzionalmente.
Elementi costitutivi delle figure criminose in esame sono:
il rifiuto, consistente nel diniego di compiere un atto dovuto ed espressamente richiesto;
l'omissione cio è, il mancato compimento, nei termini stabiliti, di un atto dovuto;
il ritardo ovvero il compimento dell'atto dopo il termine a tale scopo fissato.
Sono indebiti il rifiuto, il ritardo o l'omissione quando non trovino giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorit à e siano giuridicamente rilevanti, cio è tali da poter cagionare un danno alla P.A. o ledere un interesse del privato.
Si consideri, per ò, che il rifiuto viene punito solo quando l'atto da adottare risponde a esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanit à e debba essere compiuto senza ritardo.
Perch é invece venga punita l'omissione è necessario che vi sia una richiesta scritta da parte dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni da quello in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio abbiano ricevuto la richiesta, che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non solo non abbia compiuto l'atto, ma non abbia neanche esposto le ragioni del ritardo.
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di omettere, ritardare o rifiutare l'atto che il soggetto sapeva di dover compiere.
Pena: Nell'ipotesi di rifiuto, la reclusione da 6 mesi a 2 anni; nell'ipotesi di omissione la reclusione fino ad 1 anno o la multa fino a euro 1.032.