Omissione

Omissione (d. pen.)
È il mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva il dovere giuridico di compiere. L'(—) non ha carattere naturalistico, ma è un concetto normativo, consistendo nella violazione di un dovere giuridico di fare.
Il mancato compimento dell'azione imposta presuppone che il soggetto abbia la possibilità di agire nel senso richiesto, per cui non si avrà (—) penalmente rilevante qualora il soggetto si trovi nella impossibilità materiale di adempiere al comando. Tale impossibilità può dipendere sia dall'assenza delle necessarie attitudini psico-fisiche (es.: non è in grado di soccorrere un bagnante in pericolo chi non sa nuotare), sia dalla mancanza delle condizioni indispensabili per compiere l'azione doverosa (es.: non può accusarsi di (—) di soccorso chi è privo dei mezzi necessari per prestare aiuto).
Sono suscettibili di realizzazione in forma omissiva i reati causali puri, o causalmente orientati in cui rileva soltanto la realizzazione dell'evento, a prescindere dalle modalità della condotta (es. l'omicidio), mentre sono incompatibili con tale modalità realizzativa i reati omissivi propri, i reati di mano propria (richiedenti un comportamento personale del reo) ed i reati abituali (richiedenti una reiterazione di comportamenti positivi).
L'elemento oggettivo è integrato da un comportamento di omesso collocamento, rimozione o nel rendere inservibili mezzi di prevenzione di disastri.
La condotta deve ricadere su qualsiasi strumento o apparato destinato a prevenire, elidere o attenuare le conseguenze dannose prodotte da un disastro o infortunio sul lavoro già verificatosi.
L'elemento soggettivo è la colpa.
La fattispecie in esame a differenza di quella prevista dall'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), ha lo scopo non di prevenire disastri o infortuni sul lavoro ma di limitare i danni di un disastro già verificatosi.
Il reato concorre con le contravvenzioni previste dalle leggi speciali in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro [Igiene e sicurezza del lavoro].
() di soccorso
L'art. 593 c.p. prevede due distinte ipotesi criminose:
— la prima ricorre quando taluno, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente, di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all'autorità;
— ricorre, invece, la seconda ipotesi, quando taluno, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la persona.
Scopo della norma è prevenire i danni ai quali determinati soggetti possono trovarsi esposti, per uno stato di pericolo presunto o accertato, mediante l'imposizione di un obbligo di assistenza.
Il dovere imposto al ritrovatore è, nella prima ipotesi, quello di dare immediato avviso all'autorità, tenendo però sempre conto delle concrete possibilità che si offrono al ritrovatore per provvedere all'adempimento di tale dovere.
Nella seconda ipotesi il dovere è quello di prestare l'assistenza necessaria o darne immediato avviso all'autorità. Si lascia quindi al soccorritore un'alternativa, ma si ritiene che il primo dovere sia quello di provvedere all'assistenza concreta e, solo ove ciò non sia possibile, subentra il dovere di darne avviso all'autorità.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'omissione dell'atto doveroso accompagnata dalla consapevolezza dello stato di pericolo in cui versa il soggetto rinvenuto.
Pena: Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 2.500.
Il delitto nel caso previsto dall'art. 189 del nuovo codice della strada, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
() e rifiuto di atti d'ufficio
L'art. 328 del codice penale prevede due distinte ipotesi di reato:
— commette la prima il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo;
— commette la seconda il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, fuori dai casi precedenti, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Tali reati appartengono alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è assicurare il regolare funzionamento della P.A., imponendo al pubblico ufficiale o all'incaricato del pubblico servizio di assolvere scrupolosamente e tempestivamente i doveri inerenti all'ufficio o servizio e di non venirvi meno intenzionalmente.
Elementi costitutivi delle figure criminose in esame sono:
— il rifiuto, consistente nel diniego di compiere un atto dovuto ed espressamente richiesto;
— l'omissione cioè, il mancato compimento, nei termini stabiliti, di un atto dovuto;
— il ritardo ovvero il compimento dell'atto dopo il termine a tale scopo fissato.
Sono indebiti il rifiuto, il ritardo o l'omissione quando non trovino giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e siano giuridicamente rilevanti, cioè tali da poter cagionare un danno alla P.A. o ledere un interesse del privato.
Si consideri, però, che il rifiuto viene punito solo quando l'atto da adottare risponde a esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità e debba essere compiuto senza ritardo.
Perché invece venga punita l'omissione è necessario che vi sia una richiesta scritta da parte dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni da quello in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio abbiano ricevuto la richiesta, che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non solo non abbia compiuto l'atto, ma non abbia neanche esposto le ragioni del ritardo.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di omettere, ritardare o rifiutare l'atto che il soggetto sapeva di dover compiere.
Pena: Nell'ipotesi di rifiuto, la reclusione da 6 mesi a 2 anni; nell'ipotesi di omissione la reclusione fino ad 1 anno o la multa fino a euro 1.032.