Dolo

Dolo
 
dolo nel diritto penale
È la forma tipica della volontà colpevole: infatti la responsabilità per (—) costituisce la regola, mentre i delitti colposi e preterintenzionali sono punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 422 c.p.). Il codice penale definisce il dolo all'art. 43, secondo il quale il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Nella struttura del dolo si distinguono due componenti psicologiche: la rappresentazione, cioè la visione anticipata del fatto che costituisce reato (momento conoscitivo); la risoluzione, seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato (momento volitivo).
Mentre nei reati di mera condotta il momento volitivo riguarda la sola realizzazione dell'azione o dell'omissione, nei reati di evento esso riguarda anche il risultato della condotta.
Deve ritenersi voluto non solo l'evento che costituisce il fine in vista del quale il soggetto abbia tenuto una determinata condotta, ma anche quell'evento che l'agente si sia rappresentato come conseguenza necessaria o comunque possibile della propria condotta, pur avendo agito per uno scopo diverso.
Per essere in dolo, il soggetto deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi obiettivi richiesti dalla norma incriminatrice (es.: elementi naturalistici, elementi negativi del fatto, cioè l'assenza di cause di giustificazione, la condotta e l'evento naturalistico, il nesso causale).
dolo come vizio della volontà (d. civ.)
È un vizio della volontà che inficia il negozio giuridico provocandone l'annullabilità [Annullamento; Invalidità].
Esso consegue ad artifici o raggiri con cui un soggetto (deceptor) induce un altro soggetto (deceptus) in errore, determinandolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o lo sarebbe stato a differenti condizioni.
L'errore determinato dal dolo (a differenza dell'errore spontaneo: art. 1428 c.c.) è sempre rilevante, indipendentemente dal fatto che sia essenziale e riconoscibile.
Tuttavia, il dolo rileva ai fini dell'annullamento del contratto solo quando sia stato determinante del consenso, cioè tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (cd. dolo determinante), e deve provenire da uno dei contraenti ovvero, qualora provenga un terzo, deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.
Sotto il primo profilo, il dolo deve presentare una vera idoneità ingannatoria, valutata non in astratto, ma in concreto e cioè in relazione alle circostanze, alla personalità e alle condizioni fisiopsichiche del soggetto: si distingue pertanto tra dolus malus (rilevante), e dolus bonus.
(—) bonus
Corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria che, in genere, nel campo del commercio, si fa della propria merce o delle proprie prestazioni. Tale tipo di (—) non ha una effettiva idoneità ingannatoria, poiché tutti possono valutare opportunamente tale pubblicità e tenerla nel giusto conto.
dolo incidente
art. 1440 c.c.
È quello senza il quale il negozio sarebbe stato egualmente concluso, ma a condizioni meno gravose; in tal caso il negozio resta valido, ma il contraente in mala fede è tenuto a risarcire i danni all'altro.
(—) nei negozi mortis causa
Viene denominato da alcuni autori captazione.
dolo omissivo
Si estrinseca nella reticenza o nel silenzio, i quali non bastano da soli a costituire il (—), ma devono essere in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto e in rapporto, altresì, alle qualità e condizioni soggettive dell'altro contraente e al complesso del comportamento che determina l'errore.
() come elemento soggettivo dell'illecito civile (d. civ.)
Oltre che vizio della volontà, il (—) costituisce l'elemento soggettivo dell'atto illecito, e consiste nell'intenzionalità del fatto illecito.
Il (—) rileva ai fini del risarcimento del danno susseguente a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale [Responsabilità].

Ai sensi dell'art. 1225 c.c. se l'inadempimento o il ritardo dipende da (—) del debitore il risarcimento deve avere ad oggetto sia i danni prevedibili che imprevedibili.

Le tipologie di dolo nel diritto penale

Dolo intenzionale o diretto

Si ha quando la volontà ha avuto direttamente di mira l’evento tipico. Taluni distinguono le ipotesi di dolo intenzionale e diretto, ritenendo configurabile il primo quando l’evento costituisce il fine in vista del quale il soggetto agisce o lo strumento necessario a conseguire il fine ultimo, ed il secondo quando l’evento costituisce la conseguenza accessoria necessariamente connessa al fatto principale.

Dolo e eventuale o indiretto

Si ha quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce ugualmente, accettando il rischio di cagionarle.

Non può invece parlarsi di dolo eventuale o indiretto nel caso in cui il soggetto, pur essendosi rappresentato l’evento, abbia agito con la sicura convinzione che il medesimo non si sarebbe verificato. Infatti, se si accerta che l’agente, qualora avesse previsto l’evento come conseguenza certa della sua condotta, si sarebbe astenuto dall’agire, si configura la cd. colpa con previsione o colpa cosciente.

Dolo generico e specifico

Si ha dolo generico, proprio della maggior parte dei reati, quando è sufficiente la coscienza e la volontà del fatto, e non occorre indagare sul fine perseguito dall’agente; si ha invece dolo specifico quando la legge esige che il soggetto agisca per raggiungere un determinato fine, la cui realizzazione non è comunque necessaria per l’esistenza del reato (es.: il fine di trarre profitto nel delitto di furto).

Dolo di danno e di pericolo

Si ha dolodi danno quando il soggetto agente vuole ledere il bene protetto; si ha dolo di pericolo quando vuole solo minacciare il bene-interesse tutelato.

Dolo d’impeto, di proposito e premeditazione

Il dolo è d’impeto quando la decisione di commettere il reato sorge improvvisa e viene immediatamente eseguita, senza che vi sia alcun intervallo tra la formulazione del proposito criminoso e la sua attuazione; è invece di proposito quando intercorre un consistente distacco temporale tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione; una species del dolo di proposito è la premeditazione, prevista come circostanza aggravante nell’omicidio e nelle lesioni personali.

Dolo iniziale, concomitante, successivo

Si dice iniziale il dolo che si riscontra solo nel momento della condotta; concomitante, quello che accompagna lo svolgimento del processo causale da cui deriva l’evento; successivo, quello che si manifesta dopo il compimento della condotta.