Proprio

Proprio [reato] (d. pen.)
È quello per commettere il quale l'autore deve essere titolare di una particolare qualità personale (es. il peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio). Si differenzia, quindi, dal reato comune il quale, invece, può essere commesso da chiunque (es. l'omicidio). Nel (—) oltre all'agente provvisto della qualità (c.d. intraneo), può concorrere anche un soggetto che ne è sprovvisto (c.d. estraneo).
La dottrina distingue tra (—) esclusivo e (—) non esclusivo.
La prima ipotesi ricorre quando l'ordinamento prevede come reato solo la fattispecie commessa dal soggetto agente provvisto della specifica qualità (es. l'incesto può essere commesso solo dalle persone provviste del particolare vincolo di parentela richiesto dall'art. 564 c.p.). La seconda ipotesi ricorre quando la presenza o meno della particolare qualità determina solo il mutamanto del titolo del reato (es. la condotta appropriativa di cui all'art. 646 c.p., se commessa da un privato, costituisce, appunto, appropriazione indebita; se commessa dal pubblico ufficiale, integra il peculato (ex art. 314 c.p.). La differenza è rilevante, perché solo nell'ipotesi di (—) non esclusivo è configurabile l'operatività dell'art. 117 c.p. (mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti.