Concorso
Concorso
() di pene (d. pen.)
In caso di concorso materiale di reati [Concorso (di reati)] si applica il cumulo materiale delle pene. Il principio del cumulo materiale è mitigato dal legislatore mediante la previsione di limiti massimi oltre i quali il giudice non pu ò andare.
Cos ì, ai sensi dell'art. 78 c.p.:
trattandosi di reati che importino pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare non pu ò mai essere superiore al quintuplo della pi ù grave fra le pene concorrenti, n é comunque eccedere:
i 30 anni per la reclusione;
i 6 anni per l'arresto;
15.493 euro per la multa;
3.098 euro per l'ammenda;
trattandosi di reati che importano pene detentive diverse, la durata della pena da applicare non pu ò comunque superare gli anni 30; la parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
I limiti di pena dell'art. 78 si applicano solo in caso di pluralit à di pene comminate con unica sentenza o decreto. In caso di pluralit à di condanne trova applicazione l'art. 80 c.p. (concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi).
La legge prevede poi delle sostituzioni quando è impossibile cumulare le varie pene da infliggere.
() di persone nel reato (d. pen.)
Il () si ha nel caso in cui una pluralit à di soggetti commette un reato.
Si distingue tra due tipi di ():
necessario: si verifica per quei reati (detti plurisoggettivi) che, per loro natura, non possono che esser commessi da due o pi ù persone: si pensi, ad esempio, alla rissa;
eventuale: ricorre, invece, per la maggior parte dei reati che possono essere commessi indifferentemente da una o pi ù persone e per i quali il concorso costituisce una mera eventualit à.
Nel nostro ordinamento, la disciplina del concorso eventuale di persone è dettata dall'art. 110 c.p., il quale ispirandosi al principio della pari responsabilit à dei concorrenti, stabilisce che quando pi ù persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
Tale norma svolge una funzione estensiva dell'ordinamento penale: essa, infatti, consente di punire, oltre ai concorrenti che pongono in essere la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, anche quelli che pongono in essere azioni atipiche che, in base alla sola norma incriminatrice, non sarebbero punibili. Il concorso di persone pu ò essere materiale (consistente nella partecipazione alla esecuzione del reato o in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato) o morale (consistente nella partecipazione alla esecuzione del reato o nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso).
Inoltre il legislatore ha previsto, malgrado il principio di pari responsabilit à di tutti i concorrenti, la possibilit à di graduare la responsabilit à di ciascun concorrente a seconda del contributo apportato alla realizzazione del fatto criminoso, attraverso la previsione di un sistema di circostanze aggravanti ed attenuanti che si applicano specificamente al concorso (artt. 112 e 114 c.p.), oltre, beninteso, che attraverso i consueti parametri di cui all'art. 133 c.p.
Nel novero dei concorrenti possono esservi anche persone non imputabili o non punibili, purch è forniscano un contributo (commissivo od omissivo) alla realizzazione dell'evento, e sussista in ciascuno la volont à di cooperare nel reato.
L'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato risulta dalla somma di due precise volont à, e cio è:
la volont à di realizzare il reato (cd. dolo del fatto tipico monosoggettivo);
la volont à di realizzarlo insieme ad altro o ad altri (cd. dolo di concorso).
Sempre con riferimento all'elemento soggettivo, si pone il problema della ammissibilit à di un concorso a titolo diverso tra i vari partecipi, e pi ù precisamente di:
un concorso doloso in delitto colposo (es. Tizio, notando che Caio e Sempronio, suoi nemici, stanno maneggiando negligentemente alcune armi ritenute scariche, ne sostituisce una con altra carica, cos ì provocando la morte di uno dei due): la sua configurabilit à è ammessa da chi ritiene che la posizione di ciascun concorrente sia autonoma, mentre è esclusa da chi ritiene necessariamente interdipendenti le posizioni dei concorrenti e, quindi, nega l'imputabilit à del medesimo fatto a titoli soggettivi diversi;
un concorso colposo in delitto doloso: per la dottrina e la giurisprudenza dominanti deve senz'altro escludersi per la mancanza di una norma che, in ossequio al principio sancito nel secondo comma dell'art. 42, lo preveda (l'art. 113 prevede, infatti, il solo concorso doloso nel delitto colposo); in senso contrario in alcune pronunce si è affermata la configurabilit à non ostandovi l'art. 42 che, riferendosi alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p.
Un'ipotesi particolare di () è quella del c.d. concorso anomalo (o aberratio delicti concorsuale), disciplinata dall'art. 116 c.p. a norma del quale, quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è pi ù grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Nel () secondo la prevalente giurisprudenza per aversi desistenza volontaria non basta il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa, ma è necessario evitare la realizzazione concorsuale della condotta o, quantomeno, instaurare un processo causale che elimini le conseguenze del proprio apporto.
() di reati (d. pen.)
Il () si verifica quando un soggetto viola pi ù volte la legge penale, ed è quindi chiamato a rispondere di pi ù reati.
Si distingue tra:
concorso materiale: si ha quando l'agente pone in essere pi ù reati con una pluralit à di azioni od omissioni (es.: Tizio prima ruba, poi rapina, poi uccide);
concorso formale: ricorre, invece, quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione od omissione (es.: Tizio con una sola frase ingiuria contemporaneamente pi ù persone).
Il (), sia materiale che formale, pu ò essere:
omogeneo, quando con una o pi ù azioni od omissioni vengano commesse pi ù violazioni della medesima disposizione di legge;
eterogeneo, quando con una o pi ù azioni od omissioni si violino diverse disposizioni di legge.
Per la disciplina del concorso di reati, sono concepibili in astratto tre sistemi:
l'assorbimento, in virt ù del quale si applica solo la pena prevista per il reato pi ù grave;
il cumulo materiale, per il quale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi;
il cumulo giuridico, per il quale si applica la pena prevista per il reato pi ù grave, aumentata proporzionalmente alla gravit à delle pene previste per gli altri reati: la pena complessiva risulta per ò inferiore al cumulo materiale.
Il codice penale, nel disciplinare il concorso materiale, ha adottato il sistema del cumulo materiale delle pene [Concorso (di pene)], pur se con opportuni temperamenti consistenti nella fissazione di limiti massimi di pena (artt. 78 e 79 c.p.). La disciplina dettata dal codice penale per il concorso materiale di reati si applica sia nel caso che una stessa persona debba essere condannata per pi ù fatti, sia nel caso che dopo una condanna si debba giudicare la stessa persona per un altro reato anteriore o posteriore, sia nel caso che contro la stessa persona debbano eseguirsi pi ù condanne (artt. 71 e 80 c.p.).
Il codice Rocco prevedeva anche per il concorso formale il cumulo materiale delle pene, ma il D.L. 99/74, conv. nella L. 220/74, ha introdotto il sistema del cumulo giuridico, in virt ù del quale il concorso formale è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione pi ù grave aumentata sino al triplo.
Peraltro, sia in caso di concorso formale che di reato continuato la pena, in tal modo determinata, non potr à mai essere superiore a quella che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale delle pene stabilite per i reati in concorso formale o in continuazione. Tale regola generale trova conferma nel co. 4 dell'art. 81 (neointrodotto dalla L. 5-12-2005, n. 251, nota come legge ex Cirielli), previsione nella quale si precisa che, nel caso in cui i reati avvinti dal vincolo della continuazione col pi ù grave o in concorso formale siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva reiterata, l'incremento sanzionatorio non potr à essere comunque inferiore ad un limite minimo, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato pi ù grave.
Il concorso materiale non ha una rilevanza specifica quale autonomo istituto di diritto sostanziale, se non nella forma del reato continuato, ipotesi particolare di concorso materiale di reati uniti dalla medesimezza del disegno criminoso e punito con il sistema del cumulo giuridico.
() di responsabilit à (d. civ.)
Si verifica quando il medesimo fatto integra sia gli estremi di un illecito contrattuale che extracontrattuale [Responsabilit à].
L'obbligazione risarcitoria ha, pertanto, una duplice fonte: la responsabilit à contrattuale e quella extracontrattuale.
I () contrattuali ed extracontrattuali agevolano il creditore, in quanto questi ha la possibilit à di scegliere alternativamente l'azione di responsabilit à che meglio lo tutela. Infatti, la responsabilit à extracontrattuale gli permette di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali e di quelli prevedibili ed imprevedibili, mentre egli pu ò far valere la responsabilit à contrattuale quando quella extracontrattuale sia prescritta.
Un'ipotesi frequente di () si verifica nel contratto di trasporto di persone [Trasporto (Contratto di)], ove la lesione imputabile alla persona integra sia gli estremi di un illecito contrattuale che extracontrattuale.
() pubblico (d. amm.)
La Costituzione, in particolare, dopo aver disposto in linea generale che alle pubbliche amministrazioni si accede mediante (), impone nello specifico tale procedura per l'assegnazione di borse di studio e per la nomina dei magistrati, e ci ò per garantire non solo la selezione di soggetti capaci e meritevoli, ma soprattutto l'indipendenza e l'autonomia delle persone assunte rispetto agli organi di governo dell'Amministrazione.
La legge di riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 29/1993) all'art. 36, ora confluito nel D.Lgs. 165/2001 (art. 35) ribadisce la validit à della procedura concorsuale per l'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche; tuttavia ammette l'esistenza di un sistema misto, per cui eccezionalmente è consentito il ricorso a forme di accesso extraconcorsuale rappresentate dall'assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a categorie protette e dall'assunzione mediante liste di collocamento del personale di professionalit à di basso contenuto e complessit à, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
Quanto ai principi generali che presiedono all'espletamento del (), l'art. 353 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il () deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
a) adeguata pubblicit à della selezione;
b) modalit à di svolgimento che garantiscano l'imparzialit à e assicurino economicit à e celerit à di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di preselezione;
c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
d) rispetto delle pari opportunit à;
e) decentramento delle procedure di reclutamento;
f) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali.
Il D.Lgs. 29/1993 (abrogato dal D.Lgs. 165/2001) aveva introdotto il sistema del concorso unico, per assicurare un controllo unitario sul reclutamento del personale, ma la L. 59/1997 ha abrogato le norme che lo prevedevano, per cui ciascuna amministrazione statale potr à attivarsi autonomamente per l'assunzione del personale occorrente.