Colpa
Colpa
() come elemento costitutivo del fatto illecito (d. civ.)
Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell'esercizio di una attivit à.
La () si sostanzia nella non volontariet à dell'evento, che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito.
In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra ():
lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.);
grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;
lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.
Il danno cagionato da un comportamento colposo è fonte di responsabilit à.
Tali distinzioni non hanno, generalmente, alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dell'illecito, salvo quando l'ordinamento non richieda una maggiore intensit à della () ai fini della rilevanza giuridica del fatto (art. 2236 c.c.).
() come elemento soggettivo del reato (d. pen.)
Per l'art. 43 c.p. il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Da tale definizione risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre: che la condotta sia attribuibile alla coscienza e volont à del soggetto (art. 421); che manchi la volont à dell'evento, in quanto tale volont à caratterizza il dolo; che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cio è sia in contrasto con determinate regole di condotta richiamate dalle qualifiche contemplate dall'art. 43, le quali costituiscono elementi oggettivi della imputazione soggettiva.
La negligenza consiste nella mancata adozione di regole cautelari, e viene identificata con la trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine.
La imprudenza si sostanzia nel porre in essere un comportamento l à dove regole cautelari lo sconsigliano; è avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui.
La imperizia consiste nella inosservanza di regole tecniche (cd. leges artis) per ignoranza, incapacit à o semplice inapplicazione e quindi è un'imprudenza o negligenza qualificata a seconda che le regole violate prescrivano un facere o un non facere.
Nell'ambito della colpa occorre distinguere la () cosciente o con previsione dell'evento, dalla () incosciente o senza previsione dell'evento. La prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento, senza averlo voluto; questa specie di colpa è ai confini con il dolo eventuale [Dolo], ma se ne distingue perch é il reo agisce con la sicura fiducia che l'evento previsto come possibile non si avverer à.
La previsione rappresenta una circostanza aggravante del delitto colposo e importa un aggravamento di pena (art. 61 n. 3 c.p.).
La seconda si ha quando l'agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con la sua condotta un evento antigiuridico. È questa la specie di () pi ù ricorrente nei delitti colposi.
Ulteriore distinzione effettuata in dottrina è fra () propria ed impropria: la prima comprende le ipotesi tipiche di colpa, accomunate dal fatto che l'evento dannoso non è voluto dall'agente; la seconda comprende quelle ipotesi eccezionali in cui, pur essendo l'evento voluto dall'agente, questi risponde di reato colposo. Ci si riferisce alle ipotesi di eccesso colposo nelle contravvenzioni, di cui all'art. 55 c.p., di erronea supposizione (dovuta a colpa dell'agente) della sussistenza di cause di giustificazione, di cui all'art. 59 u.c., di errore di fatto sul fatto costituente reato, determinato da colpa, di cui all'art. 47.
Si distingue tra previsione dell'evento ( è il caso della () cosciente) e prevedibilit à, la quale ultima è presente nella struttura stessa della (). Si ha prevedibilit à quando un evento poteva prevedersi e non si è previsto; si ha invece previsione quando l'agente ha previsto il verificarsi dell'evento, pur reputando o sperando che l'evento non si verificasse.
() professionale (d. civ.)