Colpa

Colpa
() come elemento costitutivo del fatto illecito (d. civ.)
È, oltre al dolo, l'elemento soggettivo che integra la fattispecie dell'atto illecito.
Essa deriva dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia o prudenza ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell'esercizio di una attività.
La (—) si sostanzia nella non volontarietà dell'evento, che è cagionato da un comportamento negligente, imprudente o imperito.
In relazione al grado di diligenza richiesto si distingue tra (—):
— lieve, determinata dalla violazione della diligenza media (art. 1176 c.c.);
— grave, che deriva dalla inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;
— lievissima, che si ha quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.
Il danno cagionato da un comportamento colposo è fonte di responsabilità.
Tali distinzioni non hanno, generalmente, alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dell'illecito, salvo quando l'ordinamento non richieda una maggiore intensità della (—) ai fini della rilevanza giuridica del fatto (art. 2236 c.c.).
() come elemento soggettivo del reato (d. pen.)
Per l'art. 43 c.p. il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Da tale definizione risulta che per la sussistenza del reato colposo occorre: che la condotta sia attribuibile alla coscienza e volontà del soggetto (art. 421); che manchi la volontà dell'evento, in quanto tale volontà caratterizza il dolo; che il fatto sia dovuto ad imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè sia in contrasto con determinate regole di condotta richiamate dalle qualifiche contemplate dall'art. 43, le quali costituiscono elementi oggettivi della imputazione soggettiva.
La negligenza consiste nella mancata adozione di regole cautelari, e viene identificata con la trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine.
La imprudenza si sostanzia nel porre in essere un comportamento là dove regole cautelari lo sconsigliano; è avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui.
La imperizia consiste nella inosservanza di regole tecniche (cd. leges artis) per ignoranza, incapacità o semplice inapplicazione e quindi è un'imprudenza o negligenza qualificata a seconda che le regole violate prescrivano un facere o un non facere.
Nell'ambito della colpa occorre distinguere la (—) cosciente o con previsione dell'evento, dalla (—) incosciente o senza previsione dell'evento. La prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento, senza averlo voluto; questa specie di colpa è ai confini con il dolo eventuale [Dolo], ma se ne distingue perché il reo agisce con la sicura fiducia che l'evento previsto come possibile non si avvererà.
La previsione rappresenta una circostanza aggravante del delitto colposo e importa un aggravamento di pena (art. 61 n. 3 c.p.).
La seconda si ha quando l'agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con la sua condotta un evento antigiuridico. È questa la specie di (—) più ricorrente nei delitti colposi.
Ulteriore distinzione effettuata in dottrina è fra (—) propria ed impropria: la prima comprende le ipotesi tipiche di colpa, accomunate dal fatto che l'evento dannoso non è voluto dall'agente; la seconda comprende quelle ipotesi eccezionali in cui, pur essendo l'evento voluto dall'agente, questi risponde di reato colposo. Ci si riferisce alle ipotesi di eccesso colposo nelle contravvenzioni, di cui all'art. 55 c.p., di erronea supposizione (dovuta a colpa dell'agente) della sussistenza di cause di giustificazione, di cui all'art. 59 u.c., di errore di fatto sul fatto costituente reato, determinato da colpa, di cui all'art. 47.
Si distingue tra previsione dell'evento (è il caso della (—) cosciente) e prevedibilità, la quale ultima è presente nella struttura stessa della (—). Si ha prevedibilità quando un evento poteva prevedersi e non si è previsto; si ha invece previsione quando l'agente ha previsto il verificarsi dell'evento, pur reputando o sperando che l'evento non si verificasse.
() professionale (d. civ.)
È quella in cui può incorrere il professionista (es. medico) nell'esercizio della sua attività. Ci si chiede se in tal caso debba farsi riferimento alle regole generali dettate in materia di colpa ovvero, come previsto dall'art. 2236 c.c., il professionista debba rispondere solo per colpa grave, con esclusione, quindi, di responsabilità per fatti commessi con colpa media o lieve. Secondo la giurisprudenza dominante l'operatività della norma civilistica deve essere limitata all'ambito risarcitorio, mentre in campo penale la valutazione della colpa professionale va fatta secondo gli ordinari criteri, sebbene con una certa comprensione, in considerazione dell'incidenza del rischio spesso immanente nell'attività professionale (ad es. del medico).