Delitto

Delitto (d. pen.)
I reati possono essere oggetto di diverse classificazioni.
La distinzione generale più importante è quella espressamente prevista dal codice fra (—) e contravvenzioni. L'elemento distintivo è rappresentato dalla pena: infatti, per i (—) la legge prevede la pena dell'ergastolo, della reclusione, e, nei casi meno gravi, della multa.
In tema di elemento soggettivo per i (—) si risponde in via generale solo per dolo salvo i casi di (—) preterintenzionali o colposi espressamente previsti dalla legge; inoltre solo i (—) sono assoggettabili alla disciplina del tentativo (art. 56 c.p.).
() aggravato dall'evento
Si dicono aggravati o qualificati dall'evento i (—) che subiscono un aumento di pena per il verificarsi di un evento ulteriore, rispetto al fatto che già costituisce reato: evento che viene posto a carico dell'agente come semplice conseguenza della sua azione od omissione.
Sono tali, ad esempio, i (—) previsti dall'art. 3683 (calunnia da cui deriva una condanna), dagli artt. 571 (abuso di mezzi di correzione e di disciplina se dal fatto deriva una lesione personale o la morte), 5722 (maltrattamenti in famiglia se dal fatto deriva una lesione personale o la morte) c.p.
() politico
Ai sensi dell'art. 8 c.p., (—) politico è ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino (concezione oggettiva), ovvero il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici (concezione soggettiva).
Il codice penale del 1930 ha accolto una nozione assai ampia di delitto politico in linea con l'ideologia dell'epoca fascista tesa a reprimere ogni forma di ribellione nei confronti dell'ordine costituito.
Con l'avvento della Costituzione repubblicana si è avuto un'inversione di tendenza tanto che il delitto politico è stato da essa sottoposto ad un regime di favore: infatti, gli artt. 10 e 26 Cost. sanciscono rispettivamente il divieto di estradizione dello straniero e del cittadino per delitti politici.
() preterintenzionale
Nel (—) preterintenzionale vi è la volontà di un evento minore e la non volontà di un evento più grave che si verifica come conseguenza della condotta dell'agente. L'art. 432, c.p. stabilisce che il (—) è preterintenzionale, o oltre le intenzioni quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.
Il codice prevede un unico caso di (—) preterintenzionale: l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) dove la morte è conseguenza non voluta dei delitti di percosse o lesioni. In tale fattispecie occorre accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento più grave (la morte) e la condotta dell'agente diretta a ledere o percuotere, allo scopo di accertare se la morte derivi da cause sopravvenute da sole sufficienti a produrla (secondo il disposto dall'art. 41, secondo comma, c.p.). A tal proposito, l'azione può considerarsi causa dell'evento quando, per le modalità di realizzazione e i mezzi adoperati, può dirsi adeguata al verificarsi di esso.
La L. 194/78 poi ha introdotto l'aborto preterintenzionale, cagionato cioè con azioni dirette a provocare lesioni alla donna (art. 182).
() tentato