Tentativo

Tentativo
() nel diritto penale (d. pen.)
Realizza un delitto tentato chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).
Quando la condotta non viene posta in essere completamente, si parla di tentativo incompiuto; quando, invece viene integralmente posta in essere, ma l'evento non si verifica, si parla di tentativo compiuto (es. nel tentato omicidio, sparo contro il mio nemico, ma non lo colpisco).
Il codice penale (art. 56) dispone che, per il delitto tentato, la pena base prevista per il reato consumato è diminuita da un terzo a due terzi; se la pena stabilita è l'ergastolo si applica la reclusione non inferiore a dodici anni.
In particolare, il (—) consta di:
— un elemento negativo, che consiste nel non compimento per intero dell'azione o nel non verificarsi dell'evento. Ciò significa che il delitto tentato ricorre sia nel caso che il soggetto abbia posto in essere l'intera condotta che avrebbe potuto produrre l'evento [cd. (—) compiuto], sia nel caso in cui l'abbia posta in essere solo parzialmente [cd. (—) incompiuto];
— elemento positivo, determinato dalla idoneità ed univocità degli atti.
Sono idonei gli atti che si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perché potenzialmente capaci di causarne o favorirne la verificazione; sono univoci gli atti che, per il grado di sviluppo raggiunto, lasciano prevedere come verosimile la realizzazione del delitto compiuto.
La valutazione dell'idoneità degli atti è effettuata mediante il c.d. criterio della prognosi postuma: ci si riporta al momento in cui l'azione stava per essere compiuta (valutazione ex ante); si tiene conto di tutte le circostanze concrete in cui il soggetto ha operato e di tutti gli elementi conoscibili dall'agente (valutazione in concreto); si valuta l'attitudine di ogni singolo atto al raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente. La valutazione di idoneità riguarda, dunque, gli atti, non i mezzi per realizzarli, insuscettibili di una aprioristica valutazione di idoneità.
Il delitto tentato è un delitto doloso, in quanto il soggetto agente deve avere l'intenzione di commettere il delitto perfetto.
() obbligatorio di conciliazione (d. lav.)
Chi intende proporre domanda relativa ai rapporti di lavoro, deve promuovere il (—). Esso va eseguito presso la commissione di conciliazione che, ricevuta la richiesta convoca le parti per tentare, appunto la conciliazione.
Il (—) deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta: in mancanza il (—) si considera espletato. Se invece la conciliazione riesce, si forma processo verbale, che viene depositato nella cancelleria del Tribunale competente così che il giudice lo possa dichiarare esecutivo con decreto.
Il (—) costituisce condizione di procedibilità della domanda, nel senso che se il giudice accerta la non presentazione, sospende il giudizio fissando un termine per promuovere il (—).