Circostanze

Circostanze [del reato] (d. pen.)
Sono elementi accidentali od accessori del reato, non necessari per la sua esistenza, ma che o incidono sulla sua gravità ovvero vengono assunti come indici della capacità a delinquere del soggetto, acquistando rilievo, quindi, ai fini della determinazione della pena.
La loro presenza trasforma il reato da semplice in circostanziato.
La ratio essendi delle (—) va individuata nell'esigenza di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, attribuendo rilevanza a situazioni o fattori, diversi dagli elementi costitutivi, la cui presenza giustifica un aggravamento o un'attenuazione della pena.
In omaggio al principio di legalità, il legislatore ha provveduto a tipizzare non solo gli elementi costitutivi dell'illecito penale, ma anche gli elementi accessori: in particolare, il Codice Rocco, ispirandosi al principio di tassatività, ha dettato una disciplina dettagliata delle circostanze, con alcuni temperamenti.
Infatti, accanto ad un vasto sistema di (—) tipiche o definite, che sono espressamente individuate dalla legge nei loro elementi costitutivi (artt. 61 e 62 c.p.), sono previste anche (—) indefinite o innominate, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Tali sono, ad esempio, le cd. attenuanti generiche (art. 62bis c.p.), e quelle previste da singole norme che dispongono una diminuzione di pena ove il fatto sia di lieve entità, ovvero un aggravamento nei casi più gravi, o di particolare gravità.
È opportuno distinguere il concorso di (—) omogenee dal concorso di (—) eterogenee.
Nel caso di concorso tra più (—) omogenee (cioè tutte aggravanti o attenuanti) si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena, quante sono le (—) concorrenti. Tale cumulo materiale è, però, escluso nel caso di (—) specifica e complessa.
Qualora nel medesimo reato concorrano insieme (—) aggravanti ed attenuanti, si procede ad un giudizio di prevalenza rimesso al giudice di merito, che vi provvede con apprezzamento insindacabile. Nel caso, invece, vi sia equivalenza tra aggravanti ed attenuanti si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza il concorso di alcuna (—).
In diritto processuale l'esistenza di circostanze talvolta è rilevante per stabilire la competenza (es. art. 4), la facoltà di arresto e fermo e di applicazione delle misure cautelari (es. art. 278 c.p.p.).