Cause di giustificazione
Cause di giustificazione
() nel diritto civile (d. civ.)
Il codice civile prevede espressamente talune cause di esclusione della responsabilit à in presenza delle quali all'autore del fatto dannoso non si applicano le sanzioni tipiche della responsabilit à civile.
Le esimenti sono di due tipi:
esimenti oggettive, che autorizzano il compimento del fatto rimuovendo il divieto di legge. Si tratta della legittima difesa (art. 2044 c.c.), dell'esercizio del diritto, dell'adempimento di un dovere e del consenso dell'avente diritto;
esimenti soggettive, che giustificano il compimento del fatto senza autorizzarlo. Si tratta delle esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, dello stato di necessit à (art. 2045 c.c.) e dell'incapacit à (art. 2046 c.c.).
Mentre le seconde consentono alla vittima di usufruire di una qualche tutela, sia pure limitata (inibitoria e indennizzo), le prime lasciano il danneggiato senza tutela.
() nel diritto penale (d. pen.)
Le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perch é la legge lo consente, lo impone o lo tollera (artt. 50 ss. c.p.).
Le (), quindi, si fondano sul principio di non contraddizione secondo il quale un ordinamento giuridico non pu ò, ad un tempo, consentire e vietare uno stesso fatto.
La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come cause di esclusione dell'antigiuridicit à oppure come elementi negativi del fatto, che devono mancare perch é il fatto costituisca reato.
L'art. 59 c.p. stabilisce che le () siano valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti (rilevanza oggettiva), e che se l'agente ritiene per errore che esistano (), queste sono sempre valutate a favore di lui (rilevanza del putativo), a meno che l'errore sia dovuto a colpa, nel qual caso l'agente è responsabile se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'agente risponder à di delitto colposo, ove previsto, anche nei casi in cui la () in realt à esiste, ma egli travalichi i limiti stabiliti dalla legge, dall'ordine dell'autorit à o dalla necessit à (eccesso colposo) (es.: l'agente reagisce per legittima difesa a chi lo aggredisce per percuoterlo, cagionando erroneamente la morte).
Le () si distinguono in comuni e speciali:
le scriminanti comuni (consenso dell'avente diritto; esercizio del diritto; adempimento del dovere; uso legittimo delle armi; legittima difesa; stato di necessit à) sono previste nella parte generale del codice e risultano applicabili a tutti i reati con esse compatibili;
le scriminanti speciali sono previste per singole figure criminose (es.: la reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale).
() non codificate
Le () non codificate, dette anche tacite o extralegislative, sono scriminanti non contemplate espressamente dalla legge, ma attinte da fonti materiali, che assumono rilievo in virt ù del ricorso al procedimento di applicazione analogica delle scriminanti codificate.
Una certa dottrina, seguita dalla giurisprudenza, esclude che le scriminanti non codificate assumano rilievo in virt ù del procedimento analogico, osservando che le ipotesi individuate di tale categoria sono in genere riconducibili nell'alveo delle scriminanti codificate.
Le pi ù importanti cause di giustificazione non codificate sono: l'attivit à medico-chirurgica; l'attivit à sportiva violenta; le informazioni commerciali; l'uso di auto blu e di materiale di cancelleria.