Aberratio

Aberratio (dir. pen.)
È la divergenza tra il fatto voluto dall'agente e quello effettivamente realizzato, per un errore nell'uso dei mezzi esecutivi del reato o per altri fattori.
L'(—) può riguardare il processo causale, la persona offesa e l'evento. Si distingue, quindi, tra:
() causae
Si verifica se l'agente ha realizzato il reato voluto ma il processo causale si è svolto in maniera diversa da quella voluta (es.: Tizio getta Caio nel fiume, con l'intenzione di annegarlo; Caio, invece, muore battendo il capo su una roccia). Generalmente, l'(—) causae non ha rilevanza nei reati a forma libera, nei quali le modalità di realizzazione del fatto non costituiscono elementi essenziali del reato (es., omicidio), ma rileva solo la realizzazione dell'evento.
Diversamente, l'(—) causae ha rilevanza nei reati a condotta vincolata (es., truffa), nei quali le modalità dell'azione costituiscano elementi essenziali del fatto, ove, in virtù di essa, il fatto non sussiste, perché atipico [Tipicità].
() delicti
Si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, mutandosi, così, il titolo di reato (es.: Tizio vuole danneggiare una vetrina con un sasso, ma ferisce un passante).
In questo caso, il colpevole risponde a titolo di colpa dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Infine, nell'ipotesi in cui il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto [(—) delicti plurioffensiva] si applicano le regole sul concorso formale di reati, per cui l'agente risponderà del reato voluto a titolo di dolo, in concorso con uno o più reati colposi.
Secondo alcuni, l'inciso a titolo di colpa va interpretato nel senso che l'attribuzione dell'evento diverso richiede la sussistenza di tale elemento soggettivo nell'agente (peraltro ravvisabile nella stessa commissione del reato doloso, costituente una violazione di legge). Altri, invece, ritengono che trattasi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, che dunque prescinde dalla colpa dell'agente.
() delicti concorsuale
() ictus
Ricorre quando, per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa si cagiona un'offesa a persona diversa da quella che si voleva offendere. In tal caso, l'art. 82 c.p. distingue due ipotesi:
 (—) ictus monoffensiva: è offesa una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta (es.: Tizio spara a Caio, ma uccide Sempronio, che si trova lì vicino). Vigendo nel nostro ordinamento il principio dell'indifferenza del soggetto passivo, cioè dei titolari specifici dei beni tutelati, l'agente risponde del fatto effettivamente commesso come se avesse commesso quello voluto. L'agente, infatti, ha voluto realizzare ed ha realizzato, un fatto identico a quello tipico [Tipicità];
— (—) ictus plurioffensiva: si realizza quando, oltre alla persona diversa, è offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta (es.: Tizio spara a Caio, ma uccide, insieme con lui, anche Sempronio). In tale ipotesi il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Se oltre alla persona voluta si offende una pluralità di persone, la disciplina applicabile è quella relativa al concorso formale di reati, che sembra la più conforme al principio di legalità e al divieto di analogia in malam partem.