Patrimonio
Patrimonio (d. civ.)
Il () è costituito da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi (diritti ed obblighi) facenti capo ad una persona (cd. titolare) e valutabili economicamente.
La nozione giuridica è quindi pi ù vasta di quella comune: infatti, in senso giuridico è titolare di un () anche chi ha solo debiti, in quanto è soggetto passivo di rapporti giuridici.
Delitti contro il () (d. pen.)
Il codice penale dedica ai delitti contro il patrimonio il Titolo XIII.
In realt à non tutti i reati contro il patrimonio sono contenuti in tale sede poich é altri se ne trovano in altri Titoli : ad es. il peculato si trova tra i reati contro la P.A.
Il Titolo XII è diviso in due capi:
delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone tra cui: furto (art. 624 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), rapina (art. 628 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635bis c.p.), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.), deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.);
delitti contro il patrimonio mediante frode tra cui: truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.); frode informatica (art. 640ter c.p.); insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); fraudolenta distruzione di cose proprie e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.); circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.); usura (644 c.p.); frode in emigrazione (art. 645 c.p.); appropriazione indebita (646 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilit à di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
() autonomo e separato
Il patrimonio autonomo è quello che, distaccatosi dal proprio titolare, viene attribuito ad un nuovo soggetto mediante la creazione di una persona giuridica, oppure ad un soggetto che, anche se sprovvisto di personalit à giuridica, è dotato di autonomia patrimoniale imperfetta [Autonomia (patrimoniale)] (es.: associazioni non riconosciute).
Il () separato è costituito da quei beni che, in virt ù di una particolare destinazione, sono deputati al soddisfacimento di obbligazioni contratte per la realizzazione di finalit à determinate e sono quindi assoggettati ad una disciplina che deroga in varia misura alle regole dettate dall'art. 2740 c.c. (es.: fondo patrimoniale artt. 167-171 c.c.).
() comune dell'umanit à (d. internaz.)
Principio di diritto internazionale in base al quale le risorse delle aree non sottoposte alla sovranit à di alcuno Stato devono essere gestite in maniera tale da assicurare l'equa distribuzione.
La dottrina del (), che costituisce un'evoluzione del principio di res communis omnium, fu enunciata per la prima volta dal delegato maltese Arvid Pardo in seno all'Assemblea Generale dell'O.N.U. nel 1967.
In seguito l'Assemblea Generale adott ò il principio del () in relazione alle risorse dei fondi marini internazionali, nella Risoluzione XXV/2749 del 1970.
A livello convenzionale, il principio è stato recepito in due importanti trattati multilaterali: l'Accordo del 1979 sulla Luna e gli altri corpi celesti e la Convenzione di Montego Bay del 1982.
Il principio è fortemente sostenuto dai Paesi in via di sviluppo, ma non trova una generale e incondizionata adesione tra i Paesi industrializzati, soprattutto a causa delle particolarit à del regime di amministrazione delle risorse che, secondo i Paesi in via di sviluppo, dovrebbero avere spiccate caratteristiche di sovranazionalit à e ampi poteri sugli Stati.
() degli enti territoriali (d. pubbl.)
Infatti, secondo quanto disposto dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost., i Comuni, le Province, le Citt à metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato . Si tratta di una riproposizione quasi letterale di un'analoga disposizione gi à contenuta nella precedente versione dell'articolo. Tuttavia, rispetto al precedente testo è possibile evidenziare due differenze sostanziali:
il patrimonio viene ora attribuito non solo alle Regioni, ma anche agli altri enti territoriali, ovvero Comuni, Province e Citt à metropolitane;
il precedente testo attribuiva alle Regioni un proprio demanio e patrimonio . Nel nuovo testo non vi è traccia di questa distinzione, facendosi ora riferimento soltanto al patrimonio ; scompare, quindi, ogni riferimento al demanio regionale.
() destinato a uno specifico affare (d. comm.)
Istituto del diritto societario che si articola secondo due modelli i quali, pur riconducibili al fenomeno unitario della separazione nell'ambito di un patrimonio facente capo ad un unico soggetto, tuttavia si differenziano notevolmente tra di loro. In particolare, l'art. 2447bis c.c. stabilisce che la societ à pu ò:
costituire uno o pi ù patrimoni, ciascuno dei quali destinati in via esclusiva ad uno specifico affare;
convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Nel primo caso, la costituzione del patrimonio destinato comporta la individuazione di beni o, comunque, di una parte del patrimonio che, per effetto della destinazione, cessa di costituire oggetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori della societ à per divenire esclusivamente oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori delle obbligazioni poste in essere per intraprendere e realizzare l'affare. I patrimoni destinati costituiti secondo il modello descritto non possono, comunque, avere un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della societ à, n é possono essere ipotizzati per l'esercizio di attivit à riservate in base alle leggi speciali.
L'art. 2447decies c.c. disciplina l'altra forma particolare che pu ò assumere la separazione patrimoniale: il finanziamento destinato a uno specifico affare, il cui contratto costitutivo prevede che al rimborso totale o parziale del finanziamento vadano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi derivanti dall'affare stesso.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della societ à a condizione che: copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso il registro delle imprese; la societ à adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della societ à. Se sussistono tali condizioni, i terzi che abbiano finanziato la societ à per lo svolgimento dello specifico affare potranno aggredire esclusivamente il patrimonio separato, con esclusione di ogni azione sul residuo patrimonio della societ à.
() sociale (d. comm.)
Mentre il capitale sociale è il valore in danaro dei conferimenti degli azionisti, quale risulta dalla valutazione fatta nell'atto costitutivo, il () rappresenta l'effettivo ammontare delle risorse economiche di una societ à, costituito, cio è, dal complesso di attivit à e passivit à della societ à effettivamente esistenti in un dato momento.
Nel () rientrano infatti gli investimenti del capitale sociale, il capitale non investito, gli utili non distribuiti, le riserve e ogni altro rapporto giuridico a contenuto economico.
Il () e il capitale sociale coincidono:
nel caso, senz'altro teorico, in cui il capitale della societ à resti inoperoso, non venga cio è investito;
solo all'atto costitutivo della societ à, momento in cui vi è perfetta identit à tra capitale e (), proprio perch é la societ à non ha intrapreso ancora nessuna attivit à.
Durante la vita della societ à, invece, pu ò accadere che il valore effettivo del patrimonio netto sia superiore alla cifra capitale, in conseguenza di incrementi patrimoniali dipendenti dall'attivit à sociale e non distribuiti ai soci; oppure si riduca al di sotto della cifra capitale, in conseguenza di perdite.