Autonomia
Autonomia (d. amm.)
In linea generale, con l'espressione () si vuole indicare un determinato grado di libert à e indipendenza di un soggetto nell'esercizio di determinate attivit à politiche o giuridiche.
() negoziale (d. civ.)
L'() è una specificazione del pi ù generale principio dell'autonomia privata: essa è il potere che l'ordinamento riconosce ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici (art. 1322 c.c.).
L'() ha un ampio significato, essa va intesa come libert à di concludere o meno il contratto, scegliere la persona del contraente, stabilirne il contenuto e concludere contratti atipici, che sono i contratti non previsti e regolati dalla legge [Contratto]. Il principio dell'() stabilito dall'art. 1322 c.c. in altre parole, riconosce ai singoli una sfera di autonomia, entro la quale i privati possono decidere autonomamente come regolare i propri interessi a mezzo di negozi, coi quali l'ordinamento attribuisce ai singoli la facolt à di creare nuove norme che vincolano le parti.
I limiti entro i quali l'() è riconosciuta dal nostro ordinamento sono: il rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.
La libert à di concludere contratti atipici, oltre ad essere limitata dal rispetto delle norme imperative, di ordine pubblico e del buon costume, incontra il limite della rispondenza dell'atto negoziale alle finalit à dell'ordinamento, vale a dire il negozio atipico deve perseguire interessi che sono meritevoli di essere tutelati dall'ordinamento giuridico [Negozio giuridico].
Limiti all' () sono costituiti dai contratti per adesione, in cui il contenuto è stabilito da una sola delle parti, nonch é dall'obbligo a contrarre per chi agisce in regime di monopolio.
() patrimoniale (d. civ.)
Conseguentemente, i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli partecipanti: ci ò significa che i creditori dei singoli partecipanti non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente. L'() patrimoniale si distingue in () perfetta e imperfetta
() politica
Costituisce la forma pi ù alta di () ed indica la libert à di un ente nell'individuazione e nella determinazione dei fini (cd. scelte politiche) che la comunit à sociale, dei cui interessi l'ente è portatore, intende perseguire. Riferita agli enti originari (Stato) tale forma di () è sinonimo di sovranit à. Con riferimento agli enti derivati (enti territoriali) indica il maggiore o minore grado di autodeterminazione di cui godono tali enti.
() statutaria degli enti locali
() statutaria delle Regioni
L'() delle Regioni è contemplata direttamente dalla Carta costituzionale al novellato art. 114, che al comma 2 definisce le Regioni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione .
Diversa è, ovviamente, la disciplina dettata per le Regioni a statuto ordinario rispetto a quelle a statuto speciale.
L'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie è riconosciuta dall'art. 123 Cost., cos ì come novellato dalla L. cost. 1/1999 che ha riconosciuto allo Statuto (approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti) natura di vera e propria legge regionale. La riforma costituzionale approvata con L. cost. 3/2001 ha lasciato inalterata la formulazione del vigente art. 123 Cost. salvo l'introduzione di un ultimo comma che prevede l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
Per le Regioni ad autonomia speciale, gli Statuti sono stati adottati dal Parlamento, con legge costituzionale quindi hanno il carattere di norme costituzionali speciali. Va precisato che la riforma costituzionale, L. cost. 3/2001, sostituendo l'art. 116 Cost., sancisce che le Regioni speciali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia lasciando intendere quindi che si tratti di una potest à propria e connaturata alla stessa esistenza dell'ente e non di derivazione statale.