Estorsione

Estorsione (d. pen.)
Commette tale reato chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 c.p.).
Oggetto specifico della tutela penale nel reato di (—) è l'inviolabilità del patrimonio e la libertà individuale contro fatti di coercizione commessi per costringere altri a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La condotta consiste nella violenza o minaccia usata dall'agente come mezzo per costringere la vittima a tenere un determinato comportamento o a indurlo ad un atto di disposizione patrimoniale che determini un ingiusto profitto.
A differenza della violenza privata, la condotta è finalizzata a indurre la vittima a fare od omettere qualcosa, non a tollerare. Tale esclusione si giustifica con la necessità di distinguere meglio il reato in esame da quello di rapina, in cui la vittima è costretta a tollerare la sottrazione.
Il delitto è aggravato se ricorrono alcune circostanze previste per il reato di rapina (art. 628, co. 3 . c.p.).
Pena: reclusione da 5 a 10 anni e multa da euro 516 a euro 2.065 per il reato semplice; reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 1.032 a euro 3.098 per il reato aggravato.