Sottrazione

Sottrazione
() di beni ereditari (d. civ.)
Costituisce una delle ipotesi in cui si realizza l'accettazione coatta, o presunta, dell'eredità [Accettazione (dell'eredità)].
Il chiamato all'eredità che si rende responsabile della (—) o li nasconde, infatti, decade dalla facoltà di rinunciare all'eredità [Rinuncia (all'eredità)] e viene considerato erede puro e semplice.
() di cose comuni (d. pen.)
Tale delitto consiste nel fatto del comproprietario, del socio o del coerede il quale per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene (art. 627 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Scopo della norma è tutelare il patrimonio rispetto ad atti di illegittimo impossessamento di un bene compiuti da chi è contitolare del bene stesso, ipotesi di minor gravità rispetto a quella che dà luogo al delitto di furto.
Se fosse lo stesso detentore ad appropriarsi della cosa comune, non si avrà il reato in esame, bensì quello di cui all'art. 646 c.p. [Appropriazione indebita].
Il co. 2 dell'art. 627 prevede una speciale causa di non punibilità per l'agente che abbia commesso il fatto su cose fungibili, e di valore non eccedente la quota di sua spettanza, ciò in quanto il reo non lede, in tal modo, il diritto degli altri comproprietari.
Pena: Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 20 a euro 206.