Sottrazione
Sottrazione
() di beni ereditari (d. civ.)
Costituisce una delle ipotesi in cui si realizza l'accettazione coatta, o presunta, dell'eredit à [Accettazione (dell'eredit à)].
Il chiamato all'eredit à che si rende responsabile della () o li nasconde, infatti, decade dalla facolt à di rinunciare all'eredit à [Rinuncia (all'eredit à)] e viene considerato erede puro e semplice.
() di cose comuni (d. pen.)
Tale delitto consiste nel fatto del comproprietario, del socio o del coerede il quale per procurare a s é o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene (art. 627 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Scopo della norma è tutelare il patrimonio rispetto ad atti di illegittimo impossessamento di un bene compiuti da chi è contitolare del bene stesso, ipotesi di minor gravit à rispetto a quella che d à luogo al delitto di furto.
Se fosse lo stesso detentore ad appropriarsi della cosa comune, non si avr à il reato in esame, bens ì quello di cui all'art. 646 c.p. [Appropriazione indebita].
Il co. 2 dell'art. 627 prevede una speciale causa di non punibilit à per l'agente che abbia commesso il fatto su cose fungibili, e di valore non eccedente la quota di sua spettanza, ci ò in quanto il reo non lede, in tal modo, il diritto degli altri comproprietari.
Pena: Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 20 a euro 206.