Ricettazione

Ricettazione (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare (art. 648 c.p.).
La (—) ricorre anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.
Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.
Il delitto appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Il reato in esame presuppone che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato. Il reato anteriormente commesso deve essere un delitto, non una semplice contravvenzione.
Pena: Reclusione da 2 anni ad 8 anni e multa da euro 516 a euro 10.329; reclusione fino a 6 anni e multa sino a euro 516 nell'ipotesi attenuata.