Capitale sociale

Capitale sociale (d. comm.)
È il valore in danaro dei conferimenti effettuati dai soci, risultante dalle valutazioni compiute nell'atto costitutivo. Il capitale sociale rimane invariato fino al momento in cui non viene modificato l'atto costitutivo.
Al (—) si riconosce soprattutto una funzione di garanzia per i creditori sociali. Tale carattere sarebbe più marcato nelle società di capitali [Società] in quanto queste ultime, quali persone giuridiche, rispondono esclusivamente con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.
Diversamente, la natura di garanzia del (—) risulterebbe attenuata nelle società di persone [Società] dove i creditori sociali sono garantiti, con le dovute limitazioni, anche dai patrimoni dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Secondo un diverso punto di vista, la funzione del (—) non è soltanto quella di offrire una garanzia ai creditori ma quella, piuttosto, di predisporre i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività comune (cd. funzione produttivistica) e di assicurare, quindi, la vitalità dell'impresa.
Nelle società di capitali [Società] le variazioni del capitale possono essere in aumento o in diminuzione e si attuano mediante modificazioni dell'atto costitutivo, deliberate dall'assemblea straordinaria ed iscritte nel registro delle imprese.
Aumento del ()
La deliberazione assembleare di aumento del (—) fissa il capitale in una cifra superiore a quella stabilita nello statuto. I soci (normalmente) hanno diritto di opzione [Opzione] sulle nuove azioni emesse, in proporzione al numero delle azioni possedute (art. 2441 c.c.);
A seguito dell'aumento, l'ente dovrà procedere all'emissione di nuovi titoli. Al fine di evitare la formazione di capitali sociali formalmente ingenti, ma sostanzialmente inconsistenti (in quanto formati da titoli azionari per i quali è stato effettuato solo il parziale conferimento del 25% iniziale), ai sensi dell'art. 2438, non può essere eseguito un aumento di capitale fino a che le azioni emesse precedentemente non siano state interamente liberate.
L'aumento del (—) può essere realizzato secondo due diverse modalità:
a) mediante il conferimento di nuove attività da parte dei vecchi azionisti o di terzi (cd. aumento reale o a pagamento).
b) mediante il trasferimento in conto capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio oppure attraverso l'imputazione a capitale di saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario (cd. aumento nominale o gratuito). Si tratta di una semplice operazione di carattere contabile, realizzata utilizzando valori già esistenti nel patrimonio sociale senza che si proceda a nuovi conferimenti (e, quindi, senza che si produca alcun incremento del patrimonio stesso).
Riduzione del ()
La riduzione del (—) consiste nel portare lo stesso ad una cifra inferiore, osservando nelle società di capitali il limite legale; come l'aumento del capitale, essa si realizza mediante una deliberazione assembleare modificativa dell'atto costitutivo. Può dipendere da:
a) perdite, in tal caso la riduzione è obbligatoria in alcune ipotesi (artt. 2446 e 2447 c.c.); mentre è facoltativa in caso di perdite di entità minore a quella prevista dalla legge. Contemporaneamente alla riduzione del (—) nelle S.p.a. si dispone: la riduzione del valore nominale delle azioni, apponendo su di esse una stampigliatura con l'indicazione del nuovo valore nominale; la conversione obbligatoria delle azioni con un minore numero di azioni di uguale valore nominale (es.: si sostituiscono tre azioni vecchie con due nuove);
b) morosità di azionisti, se le loro azioni rimangono invendute o si annullano (art. 2344 c.c.);
c) recesso di azionisti;
d) inferiorità del valore dei beni conferiti in natura di oltre 1/5 rispetto al valore per cui avvenne il conferimento (art. 2343 c.c.);
e) annullamento di azioni proprie illegittimamente possedute dalla società.
La deliberazione di riduzione facoltativa del (—) può eseguirsi solo dopo novanta giorni dalla data della sua iscrizione, purché nessun creditore abbia fatto opposizione. Tale riduzione può ottenersi:
— rimborsando parte dei conferimenti ai soci, o liberandoli dall'obbligo di eseguirli;
— acquistando azioni proprie ed annullandole;
— mediante sorteggio di azioni (per l'ammontare della riduzione) e rimborso alla pari ai portatori (in genere ai soci sorteggiati e rimborsati si distribuiscono azioni di godimento [Azione (societaria)]).
La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che, in seguito ad essa, le azioni proprie eventualmente possedute dalla società non eccedano la decima parte del capitale sociale (art. 2445 c.c.).