Usura
Usura (d. pen.)
L'() consiste nella pretesa di interessi eccessivi da parte del creditore sul danaro dato in prestito.
La gestione dell'attivit à usuraria costituisce uno dei principali mezzi di riciclaggio del danaro sporco , provento delle attivit à illecite delle grandi organizzazioni criminali.
Per contrastare tale fenomeno è stata approvata la L. 108/96 contenente una normativa che ha riformulato il reato di () previsto dal codice penale (art. 644 c.p.) e ha introdotto disposizioni che stimolano alla denuncia del reato e prevedono sussidi economici (mutui agevolati) per le vittime di essa.
L'art. 644 c.p. punisce chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per s é o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilit à, interessi o altri vantaggi usurari.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso, nel delitto previsto dal co. 1, procura a taluno una somma di denaro od altra utilit à facendo dare o promettere, a s é o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altres ì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalit à del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilit à, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolt à economica o finanziaria.
Pena: reclusione da due a dieci anni e multa da euro 5.000 a euro 30.000