Usura

Usura (d. pen.)
L'(—) consiste nella pretesa di interessi eccessivi da parte del creditore sul danaro dato in prestito.
La gestione dell'attività usuraria costituisce uno dei principali mezzi di riciclaggio del danaro sporco, provento delle attività illecite delle grandi organizzazioni criminali.
Per contrastare tale fenomeno è stata approvata la L. 108/96 contenente una normativa che ha riformulato il reato di (—) previsto dal codice penale (art. 644 c.p.) e ha introdotto disposizioni che stimolano alla denuncia del reato e prevedono sussidi economici (mutui agevolati) per le vittime di essa.
L'art. 644 c.p. punisce chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso, nel delitto previsto dal co. 1, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Pena: reclusione da due a dieci anni e multa da euro 5.000 a euro 30.000