Frode

Frode (d. civ.; d. pen.)
Il concetto di (—) può essere inteso in tre diversi significati:
— come comportamento diretto ad abusare dell'altrui fiducia in difformità del generale principio di buona fede;
— come comportamento volto ad eludere norme giuridiche e i loro effetti applicativi;
— come comportamento finalizzato a produrre un danno altrui.
() alla legge (d. civ.)
() fiscale (d. trib.)
L'art. 2 D.Lgs. 74/2000 punisce, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 citato, l'art. 3 punisce, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
— l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 77.468,53;
— l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 1.549.370,70.
() informatica (d. pen.)
Commette questo reato (art. 640ter c.p.) chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno:
— alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
— intervenendo senza diritto in qualsiasi modo su dati o informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente.
L'oggetto giuridico è rappresentato dall'inviolabilità dei sistemi informatici o telematici e del patrimonio.
L'art. 640ter c.p. prevede, ai fini della consumazione del reato, la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno. Tale elemento differenzia la fattispecie in esame da quella di cui all'art. 615ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) ove il reato è di mero pericolo, mirando a tutelare anticipatamente gli interessi patrimoniali.
L'elemento soggettivo
è integrato dal dolo specifico: occorre infatti agire al fine di procurasi un ingiusto profitto con l'altrui danno.
Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni multa da euro 51 a euro 1.032; Ipotesi aggravata: reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 1.549.