Persona

Persona (d. civ.)
() fisica
È (—) per l'ordinamento giuridico qualsiasi essere umano nato vivo, anche se non vitale ossia inidoneo a restare in vita.
La (—) è centro di imputazione di situazioni giuridiche, cioè è soggetto di diritto.
() giuridica
Il nostro ordinamento attribuisce soggettività giuridica sia all'uomo inteso come persona fisica, che a particolari organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono e che si definiscono (—).
Per (—) si intende, quindi, quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto alla realizzazione di fini generali o individuali che la singola persona fisica non è in grado di perseguire. La personalità giuridica si acquista automaticamente in presenza di determinate condizioni (società) ovvero in seguito a iscrizione nel registro delle persone giuridiche [Riconoscimento (delle persone giuridiche)].
Sono (—):
— le associazioni riconosciute;
— le fondazioni;
— i comitati riconosciuti [Comitato];
— le società di capitali e cooperative;
— gli enti pubblici.
Alla (—) fa specifico riferimento anche la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in coerenza con il processo di internazionalizzazione delle attività giuridico-economiche, assoggettandola alla legge del luogo in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione o alla legge italiana se la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività dell'ente siano in Italia.
(—) pubblica è quella che persegue interessi generali, propri dello Stato, e spesso gode di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti con cui vengono in rapporto (i cd. enti pubblici). Le (—) pubbliche sono oggetto di studio del diritto amministrativo.
(—) privata è quella che persegue fini che, pur se comuni a molti soggetti, non sono propri dello Stato. Esse, quindi, sono, dal punto di vista giuridico, parificate ai soggetti privati, con i quali entrano in rapporto in condizione di parità.
() informata sui fatti (d. proc. pen.)
Trattasi di soggetto che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.) per la ricostruzione del fatto o l'individuazione del colpevole (art. 348 c.p.p.).
Costui può essere sia testimone che imputato in processo connesso o collegato. In tale ultimo caso può essere sentito solo con l'assistenza di un difensore. Allo scopo di assicurare tale fonte di prova, la (—) può essere accompagnata in ufficio dalla polizia giudiziaria.
Se la persona informata rende dichiarazioni per sé indizianti, queste sono inutilizzabili se il soggetto doveva ab origine essere sentito quale indiziato, dunque con l'assistenza del difensore (art. 63 c.p.p.).
() offesa (d. pen.)
È il soggetto titolare dell'interesse penalmente protetto, leso dalla commissione del fatto-reato (comunemente definita vittima del reato). Si differenzia dal danneggiato del reato, per tale intendendosi chi ha sofferto un danno patrimoniale o morale come conseguenza del reato [Danno]. Spesso (—) e danneggiato coincidono nella stesso soggetto (es. nel furto); talvolta, però, sono soggetti differenti: es. nell'omicidio (—) è la vittima, danneggiati sono i parenti.
La legge prevede che la (—) demandi l'esercizio delle facoltà ad essa riconosciute ad enti o associazioni rappresentativi degli interessi lesi (artt. 91-93 c.p.p.).
Oltre a poteri di sollecitazione nei confronti del P.M. [Pubblico Ministero], la (—) può produrre opposizione alla richiesta di archiviazione (artt. 409-410 c.p.p.).