Appropriazione indebita

Appropriazione indebita (d. pen.)
Commette tale reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di danaro o di cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (art. 646 c.p.). Questa fattispecie è simile a quella del furto, dalla quale si differenzia perché nell'(—) l'autore ha il possesso del bene, mentre nel furto no.
L'esecuzione del reato si concreta attraverso l'appropriazione che consiste sia nel compiere atti di disposizione della cosa uti dominus, sia nel dare alla cosa una destinazione incompatibile col titolo e con le ragioni che ne giustificano il possesso, sia attraverso il rifiuto ingiustificato della restituzione, indici tutti di una volontà di arrogarsi i poteri del proprietario, il che costituisce la ratio dell'incriminazione. Il delitto si consuma, perciò, nel momento in cui avviene l'appropriazione del danaro o della cosa mobile altrui, non occorrendo anche il conseguimento del profitto.
Pena: Per l'appropriazione ordinaria è prevista la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a euro 1.032. L'appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario comporta un aumento di pena.