Sequestro

Sequestro
() convenzionale [contratto di] (d. civ.)
Contratto di natura reale [Contratto] con il quale due o più persone affidano ad un terzo (sequestratario) una cosa od una pluralità di cose rispetto alla quale sia nata tra loro una controversia circa la proprietà o il possesso, affinché venga custodita e restituita a colui che risulterà vincitore.
() nel processo civile (d. proc. civ.)
È un mezzo di difesa preventiva del diritto, che ha lo scopo di garantire la conservazione e l'indisponibilità di determinati beni o cose, per il periodo necessario alla soluzione della controversia o al conseguimento del diritto dell'attore.
Può trattarsi di:
— (—) giudiziario (art. 670 c.p.c.), diretto a garantire un preteso diritto (reale o di obbligazione) su una cosa oggetto di controversia.
— (—) conservativo (art. 671 c.p.c.), che ha la finalità di garantire il credito e di assicurarne la realizzazione, quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito.
() nel processo penale (d. proc. pen.)
Consiste nell'imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle cose che ne sono oggetto o nel loro spossessamento. Esso può essere effettuato a vari fini:
— assicurare le fonti di prova (sequestro probatorio);
— evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti dal reato (sequestro conservativo);
— interrompere l'iter criminoso o impedire la commissione di nuovi reati (ad es.: sequestro di pellicole cinematografiche, di opere o lottizzazioni abusive) (sequestro preventivo).
() di persona a scopo di estorsione (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (art. 630 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Scopo della norma è tutelare il patrimonio da un'aggressione indiretta, che si realizza col privare taluno della libertà personale allo scopo di conseguirne il prezzo del riscatto.
L'elemento materiale del reato è identico a quello del sequestro di persona, caratterizzato da un elemento ulteriore, che è il fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del sequestrato.
Il delitto si consuma col semplice fatto del sequestro, non essendo necessario che l'agente abbia conseguito anche l'ingiusto profitto.
Il dolo consiste non solo nella coscienza e volontà del sequestro, ma anche nello specifico scopo di conseguire l'ingiusto profitto.
Allo scopo di favorire la dissociazione dei singoli sequestratori il legislatore ha previsto delle speciali attenuanti per i c.d. dissociati.
Dissociarsi significa separare la propria dall'altrui responsabilità, mettendosi apertamente contro gli altri responsabili del fatto per non condividerne più l'operato e le finalità.
Adoperarsi per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori vuol dire agire in modo tale da evitare che il reato produca effetti ulteriori rispetto a quelli già prodotti.
Aiutare l'autorità vuol dire collaborare in maniera positiva con polizia e magistratura nella raccolta di prove che portino all'individuazione o alla cattura dei correi.
Pena: Reclusione da 25 a 30 anni; di 30 anni se dal fatto consegue la morte non voluta del sequestrato; dell'ergastolo se la morte è cagionata dal sequestratore.
Le pene sono ridotte se sussistono le attenuanti ricordate.
() di persona a scopo di terrorismo o di eversione (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 289bis c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la personalità dello Stato. Scopo della norma è la tutela della personalità interna dello Stato, per ciò che concerne la sicurezza e l'ordine democratico esposti a pericolo da tale reato.
Il fatto è commesso a fine di terrorismo quando l'agente, col privare della libertà personale la vittima, ha inteso attuare il proprio metodo di lotta politica, fondato sul sistematico ricorso alla violenza finalizzato a scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito ed indebolirne le strutture. Il fatto è commesso a fine di eversione dell'ordine democratico quando l'agente, col privare della libertà la vittima, si prefigge di attuare un piano che mira a sovvertire l'ordinamento democratico dello Stato.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà del sequestro per uno dei fini suindicati.
Il delitto è aggravato nelle stesse ipotesi previste per il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Pena: Reclusione da 25 a 30 anni; se dal fatto deriva la morte della vittima, reclusione fino a 30 anni; se infine la morte è cagionata dal sequestratore, la pena è dell'ergastolo. È prevista l'attenuante della dissociazione [Sequestro di persona a scopo di estorsione].