Circonvenzione di persone incapaci

Circonvenzione di persone incapaci (d. pen.)
Ai sensi dell'art. 643 c.p., commette tale delitto chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
Scopo della norma è quello di proteggere, da ogni forma di sfruttamento subdolo, la persona in stato di minorità mentale.
Pena: Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 206 a euro 2.065.