Truffa

Truffa (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Scopo della norma è tutelare la libertà del consenso nei negozi giuridici patrimoniali.
La condotta dell'agente si concretizza nei cd. artifici o raggiri. Con l'artificio l'agente fa apparire come vera una situazione che è invece ingannevole; con il raggiro l'agente si avvale di ogni affermazione mendace detta in modo da convincere e sorprendere l'altrui buona fede.
È necessario che artifici e raggiri abbiano indotto in errore la persona (si avrebbe altrimenti solo una tentata truffa): sussiste tale requisito quando la vittima sia divenuta certa dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste.
Il soggetto in errore deve poi, come conseguenza dell'inganno, aver compiuto un atto di disposizione patrimoniale: tale elemento non è espressamente previsto dalla norma, ma supposto implicitamente.
Tale atto produce come conseguenza la produzione di un danno patrimoniale nei confronti della vittima. Nel caso particolare della c.d. (—) contrattuale (artifici o raggiri finalizzati ad indurre un soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso), il danno patrimoniale è riscontrabile non solo nel caso in cui vi sia palese squilibrio di valore fra prestazione e controprestazione, ma anche quando, nonostante l'equivalenza delle prestazioni, il danneggiato abbia acquisito cose prive, per lui, di concreta utilità. Deve infine sussistere l'ingiusto profitto per l'ingannatore o per altri.
Il dolo consiste nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale da un lato ed il profitto dall'altro.
La truffa è aggravata se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare, oppure ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032; se la truffa è aggravata (art. 6402 c.p.) la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549.