Truffa
Truffa (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a s é o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 c.p.).
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Scopo della norma è tutelare la libert à del consenso nei negozi giuridici patrimoniali.
La condotta dell'agente si concretizza nei cd. artifici o raggiri. Con l'artificio l'agente fa apparire come vera una situazione che è invece ingannevole; con il raggiro l'agente si avvale di ogni affermazione mendace detta in modo da convincere e sorprendere l'altrui buona fede.
Il soggetto in errore deve poi, come conseguenza dell'inganno, aver compiuto un atto di disposizione patrimoniale: tale elemento non è espressamente previsto dalla norma, ma supposto implicitamente.
Tale atto produce come conseguenza la produzione di un danno patrimoniale nei confronti della vittima. Nel caso particolare della c.d. () contrattuale (artifici o raggiri finalizzati ad indurre un soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso), il danno patrimoniale è riscontrabile non solo nel caso in cui vi sia palese squilibrio di valore fra prestazione e controprestazione, ma anche quando, nonostante l'equivalenza delle prestazioni, il danneggiato abbia acquisito cose prive, per lui, di concreta utilit à. Deve infine sussistere l'ingiusto profitto per l'ingannatore o per altri.
Il dolo consiste nella volontariet à del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima e a determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale da un lato ed il profitto dall'altro.
La truffa è aggravata se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare, oppure ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorit à.
Pena: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1.032; se la truffa è aggravata (art. 6402 c.p.) la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549.