Danneggiamento

Danneggiamento (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p.).
Scopo della tutela penale è l'integrità del patrimonio.
La condotta incriminata può consistere nel distruggere (cioè disfare la struttura della cosa), disperdere (cioè rendere difficile o impossibile il recupero della cosa alla disponibilità del titolare), deteriorare (cioè alterare la cosa riducendone il valore) o rendere inservibile (cioè alterare la cosa rendendola inidonea all'uso).
Il reato è aggravato se ricorre una della circostanze indicate nel 2º comma. La L. 352/97 sui beni culturali ha configurato, quale ipotesi aggravata, il danneggiamento di cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate o di immobili compresi nel perimetro dei centri storici prevedendolo come delitto.
Pena: Reato semplice: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 euro. Reato aggravato: reclusione da 6 mesi a 3 anni.