Riciclaggio

Riciclaggio (d. pen.)
Tale reato consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A norma dell'ultimo comma dell'art. 648bis, il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Scopo della norma è impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse dai loro autori possano trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di questo ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di (—) del denaro o dei valori, l'attività della P.G. tesa a scoprire gli autori del delitto.
Pena: Reclusione da 4 a 12 anni e della multa da euro 1.032 a euro 15.493.