Personalità

Personalità
() dello Stato [delitti contro] (d. pen.)
Per personalità dello Stato deve intendersi non solo la sicurezza dello Stato ma anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità. Il legislatore considera lo Stato sotto un duplice profilo e cioè come personalità esterna attinente ai rapporti internazionali e come personalità interna relativa ai rapporti con i cittadini.
Caratteristiche di tali reati sono l'anticipazione della soglia di punibilità, poiché si tratta in genere di delitti di attentato, la genericità e indeterminatezza della condotta, la gravità delle pene. Tali caratteristiche come anche la loro collocazione (all'apertura del libro secondo del codice penale) e il loro numero evidenziano la essenziale funzione di repressione del dissenso politico, esigenza particolarmente sentita nel periodo storico in cui ha visto la luce il codice Rocco.
I reati contro la personalità dello Stato sono disciplinati dal Titolo I del libro II del codice penale, e sono suddivisi in:
— delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275) tra cui: disfattismo politico, associazioni sovversive;
— delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293) tra cui: attentato contro il Presidente della Repubblica, guerra civile;
— delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294);
— delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300) tra cui attentato contro i capi di Stati esteri e offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno stato estero.
() giuridica (d. civ.)
Espressione con la quale si indica la capacità che la persona giuridica ha di acquistare diritti ed assumere obblighi.
La (—) è, attualmente, distinta dalla soggettività giuridica [Soggetto (di diritto)], in quanto esistono enti non riconosciuti che, pur non avendo (—), sono, comunque, soggetti di diritto, essendo titolari di situazioni giuridiche.
La (—), alla luce degli ultimi sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, è espressione dell'autonomia patrimoniale perfetta del soggetto di diritto.
I soggetti di diritto che non hanno (—), godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che le obbligazioni a loro carico gravano non solo sul loro patrimonio, bensì anche su quello delle persone fisiche che ne fanno parte o che hanno agito per loro conto.
Anche nella Costituzione (art. 39, co. 4) si è fatto riferimento alla (—), relativamente ai sindacati, i quali la acquistano attraverso la registrazione.
() internazionale (d. internaz.)
Detta anche soggettività internazionale, indica la qualità giuridica di soggetto di diritto internazionale ovvero la capacità di essere destinatario delle norme giuridiche internazionali. Essa è riconosciuta a tutti gli Stati, nonché alle organizzazioni internazionali.