PersonalitÃ
Personalit à
() dello Stato [delitti contro] (d. pen.)
Per personalit à dello Stato deve intendersi non solo la sicurezza dello Stato ma anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalit à. Il legislatore considera lo Stato sotto un duplice profilo e cio è come personalit à esterna attinente ai rapporti internazionali e come personalit à interna relativa ai rapporti con i cittadini.
Caratteristiche di tali reati sono l'anticipazione della soglia di punibilit à, poich é si tratta in genere di delitti di attentato, la genericit à e indeterminatezza della condotta, la gravit à delle pene. Tali caratteristiche come anche la loro collocazione (all'apertura del libro secondo del codice penale) e il loro numero evidenziano la essenziale funzione di repressione del dissenso politico, esigenza particolarmente sentita nel periodo storico in cui ha visto la luce il codice Rocco.
I reati contro la personalit à dello Stato sono disciplinati dal Titolo I del libro II del codice penale, e sono suddivisi in:
delitti contro la personalit à internazionale dello Stato (artt. 241-275) tra cui: disfattismo politico, associazioni sovversive;
delitti contro la personalit à interna dello Stato (artt. 276-293) tra cui: attentato contro il Presidente della Repubblica, guerra civile;
delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294);
delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300) tra cui attentato contro i capi di Stati esteri e offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno stato estero.
() giuridica (d. civ.)
Espressione con la quale si indica la capacit à che la persona giuridica ha di acquistare diritti ed assumere obblighi.
La () è, attualmente, distinta dalla soggettivit à giuridica [Soggetto (di diritto)], in quanto esistono enti non riconosciuti che, pur non avendo (), sono, comunque, soggetti di diritto, essendo titolari di situazioni giuridiche.
La (), alla luce degli ultimi sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, è espressione dell'autonomia patrimoniale perfetta del soggetto di diritto.
I soggetti di diritto che non hanno (), godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che le obbligazioni a loro carico gravano non solo sul loro patrimonio, bens ì anche su quello delle persone fisiche che ne fanno parte o che hanno agito per loro conto.
Anche nella Costituzione (art. 39, co. 4) si è fatto riferimento alla (), relativamente ai sindacati, i quali la acquistano attraverso la registrazione.
() internazionale (d. internaz.)
Detta anche soggettivit à internazionale, indica la qualit à giuridica di soggetto di diritto internazionale ovvero la capacit à di essere destinatario delle norme giuridiche internazionali. Essa è riconosciuta a tutti gli Stati, nonch é alle organizzazioni internazionali.