Parte

Parte
() civile (d. proc. pen.)
Nel processo penale può costituirsi (—) il soggetto a cui un reato ha recato danno, ovvero i suoi successori universali, al fine di ottenere la restituzione o il risarcimento del danno dall'imputato o dal responsabile civile.
La costituzione di (—) rappresenta il modo in cui l'azione civile viene inserita nel processo penale. L'azione civile presuppone la legittimazione all'azione relativa e, quindi, il diritto sostanziale al risarcimento.
È anche necessaria la capacità processuale, sicché i soggetti che non hanno la capacità di agire devono essere rappresentati, oltre che autorizzati o assistiti.
Le formalità di costituzione prevedono sempre una dichiarazione scritta (libellum litis) che può essere presentata anche da un procuratore speciale (art. 76 c.p.p.). La dichiarazione di costituzione, a seconda del momento in cui interviene, va presentata in udienza ovvero depositata nella cancelleria del giudice investito del processo (art. 78 c.p.p.). Essa presuppone in ogni caso la pendenza dell'azione penale, sicché il momento iniziale di azionabilità della pretesa civilistica coincide con l'esercizio dell'azione punitiva stessa. Infatti, la costituzione di (—) può avvenire non prima dell'udienza preliminare; trattandosi di una vocatio in judicium occorre che del processo sia investito un giudice; il che avviene, per la prima volta, nell'udienza preliminare.
La costituzione di (—) può essere effettuata solo fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento, il quale, una volta apertosi, preclude la possibilità di ampliare la lite con l'azione civilistica (artt. 484 e 491 c.p.p.).
Una volta intervenuta, la costituzione di (—) produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, dunque l'atto di costituzione non va ripetuto in sede di Appello e Cassazione, né può essere oggetto di impugnazione.
Circa i rapporti tra l'azione civile e l'azione penale (art. 75 c.p.p.) va detto che se la prima è già stata esercitata (e non è intervenuta sentenza di merito), può essere trasferita nel processo penale, altrimenti prosegue in sede civile. Se l'azione civile è proposta dopo la costituzione di parte civile, detta azione è sospesa fino alla pronuncia di sentenza penale irrevocabile.
In tale ultima ipotesi, se l'imputato abbia un impedimento fisico permanente, che gli impedisca di partecipare al processo, onde evitare che l'azione penale e quella civile rimangano indefinitamente sospese, è previsto o che l'imputato rinunci alla sua presenza in udienza, ovvero che il processo civile non rimanga sospeso e prosegua il suo corso (C. Cost. sent. 354/1996).
La revoca della (—) consiste nella rinuncia ad avvalersi della sede penale, ma non preclude il successivo esercizio dell'azione nella sua naturale sede civile, a meno che la rinuncia alla costituzione di (—) si associ alla rinuncia al conseguimento del risarcimento del danno.
La rinuncia ad avvalersi del processo penale, oltre che espressa con dichiarazione fatta personalmente dalla parte, può essere anche tacita (per facta concludentia).
L'esclusione della (—) causa l'estinzione dell'azione civile nel processo penale. Legittimati a chiedere l'esclusione sono l'imputato, il responsabile civile e il pubblico ministero.
Peraltro, l'esclusione, oltre che su richiesta, può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, allorché accerta l'insussistenza dei requisiti per la costituzione di (—). L'esclusione, al pari della costituzione di (—), può verificarsi sia in sede di udienza preliminare, sia in sede dibattimentale; però sempre in fase introduttiva e cioè fino a quella deputata per la costituzione delle parti.
() del negozio giuridico
Nel negozio giuridico è il soggetto che partecipa all'atto quale portatore di un interesse giuridicamente rilevante al compimento del medesimo.
Si distingue tra (—) in senso formale, che è il soggetto che materialmente manifesta la volontà negoziale, e (—) in senso sostanziale che è invece il soggetto cui sono direttamente imputati gli effetti giuridici del negozio. Generalmente coincidono, ma è possibile una scissione tra le due posizioni, come nel caso di rappresentanza diretta.
La (—) può poi essere formata da più soggetti che hanno una identica posizione di interessi: cd. (—) plurisoggettiva. La (—) in questo senso è identificata come un unico centro di interessi, e rimane unica anche se comprende più soggetti.
In relazione al numero delle parti (e non al numero dei soggetti) si distinguono negozi unilaterali, bilaterali, o plurilaterali [Negozio giuridico].
() lesa (d. proc. pen.)
() nel processo amministrativo (d. proc. amm.)
Analogamente a quanto previsto nel processo civile, anche nel processo amministrativo il concetto di (—) si riferisce al soggetto che propone l'azione in nome nonché al soggetto avverso il quale l'azione è proposta.
Nella dinamica processuale, fondamentale è chiarire che il ricorrente è colui che, invocando l'applicazione delle norme che disciplinano l'azione amministrativa, chiede l'annullamento di un atto assumendo violate tali norme; dall'altra parte l'amministrazione resistente è colei che difende il modo attraverso il quale si è provveduto all'esercizio del potere.
Da quanto precede si possono definire (—) principali e necessarie del normale giudizio impugnatorio:
— il ricorrente, intendendosi per tale colui il quale, come titolare dell'interesse all'annullamento o alla riforma di un atto amministrativo, propone il ricorso affermandosi appunto titolare dell'interesse legittimo oltre che interessato all'eliminazione dell'atto.
Va ricordata in questa sede la figura del ricorrente incidentale, (—) principale ma eventuale, ossia colui il quale vede nascere l'interesse al ricorso solo al momento della notifica [Notificazione] del ricorso principale al fine di evitare le conseguenze negative dell'accoglimento di quest'ultimo.
Il ricorrente incidentale di norma chiede che la propria domanda sia accolta subordinatamente all'accoglimento della domanda principale;
— l'amministrazione autrice dell'atto impugnato, cd. (—) resistente pubblica, portatrice istituzionale dell'interesse che l'atto ha inteso soddisfare;
— gli eventuali controinteressati.
Sono invece (—) accessorie i cd. interventori [Intervento]. Con riferimento al concetto di (—) assume rilevanza anche il fenomeno del litisconsorzio.
() nel processo civile
Acquista la qualità di (—) chi, in un processo, in nome proprio agisce (proponendo la domanda, c.d. soggetto attivo o attore) o contraddice (cioè colui contro il quale la domanda è proposta, c.d. soggetto passivo o convenuto), o nel cui nome si agisce o si contraddice.
In generale, quindi, si può dire che (—) nel processo civile è colui che compie gli atti processuali o ne subisce gli effetti, ed è perciò destinatario dei provvedimenti del giudice.
In quanto tali, le (—) devono possedere nel processo determinati requisiti (libero esercizio dei diritti che fanno valere), devono in taluni casi essere rappresentate o assistite (il minore, l'interdetto, le persone giuridiche), hanno specifici doveri (iniziativa di parte, impulso processuale, onere della prova), ed infine sono obbligate ad assumersi la responsabilità per le spese e per i danni processuali (comportamento processuale probo ed onesto, rimborso delle spese, risarcimento del danno per aver agito con mala fede o colpa grave).
() nel processo penale
Nel processo penale, relativamente all'azione penale, (—) essenziali sono il Pubblico Ministero e l'imputato; (—) eventuale è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Per l'azione civile le (—) sono la parte civile e il responsabile civile; si tratta di parti eventuali poiché eventuale è in sede penale l'esercizio dell'azione civile.
Si distingue poi tra (—) sostanziali, ossia i portatori degli interessi materiali coinvolti nel processo, e formali, rappresentate dai difensori delle prime.
Il momento iniziale e quello finale dell'assunzione della qualità di parte varia a seconda dell'azione:
— per l'azione penale il momento iniziale è quello dell'imputazione, quello finale coincide con il formarsi del giudicato;
— per l'azione civile il soggetto diventa parte con la chiamata in giudizio o l'intervento volontario, perde tale qualità con il giudicato o l'esclusione dal processo.