Civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Civilmente obbligato per la pena pecuniaria (d. pen.; d. proc. pen.)
È il soggetto obbligato a pagare una somma di denaro pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, nell'ipotesi che il condannato sia insolvibile. La fattispecie sostanziale è prevista dagli artt. 196 e 197 c.p.; essa concerne le persone rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul colpevole, sempre che si tratti di violazioni che esse siano tenute a far osservare.
Concerne, altresì, le persone giuridiche per fatti commessi da propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, in violazione degli obblighi inerenti a tali qualità, ovvero commessi nell'interesse dell'ente.
Come è noto, il condannato economicamente insolvibile resta assoggettato a conversione di pena, ai sensi dell'art. 136 c.p., a meno che la pena pecuniaria non venga corrisposta dal (—).
Si verte in tema di una particolare forma di responsabilità civile, in cui la pretesa non è quella di risarcimento danni (come per il rapporto tra parte civile e responsabile civile ed imputato), ma di versamento di una somma equivalente, nella sua entità, alla sanzione.
La natura punitiva, sia pure civilmente, dell'obbligazione in esame comporta che essa non possa essere applicata nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Il (—) non ha interesse ad intervenire nel processo, perché, se non chiamato, non potrà mai essere assoggettato al pagamento in questione. L'interesse a citarlo nel processo fa capo al P.M. (quale organo della pretesa punitiva) ed all'imputato (per ottenere, nell'ipotesi di condanna e di propria insolvenza, il pagamento della pena pecuniaria e quindi l'esonero proprio dalla conversione della pena insoluta). I termini, iniziale e finale, della citazione sono quelli consueti dell'inizio dell'azione penale e dell'apertura del dibattimento (art. 89 c.p.p.).