Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Civilmente obbligato per la pena pecuniaria (d. pen.; d. proc. pen.)
Concerne, altres ì, le persone giuridiche per fatti commessi da propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, in violazione degli obblighi inerenti a tali qualit à, ovvero commessi nell'interesse dell'ente.
Come è noto, il condannato economicamente insolvibile resta assoggettato a conversione di pena, ai sensi dell'art. 136 c.p., a meno che la pena pecuniaria non venga corrisposta dal ().
Si verte in tema di una particolare forma di responsabilit à civile, in cui la pretesa non è quella di risarcimento danni (come per il rapporto tra parte civile e responsabile civile ed imputato), ma di versamento di una somma equivalente, nella sua entit à, alla sanzione.
La natura punitiva, sia pure civilmente, dell'obbligazione in esame comporta che essa non possa essere applicata nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Il () non ha interesse ad intervenire nel processo, perch é, se non chiamato, non potr à mai essere assoggettato al pagamento in questione. L'interesse a citarlo nel processo fa capo al P.M. (quale organo della pretesa punitiva) ed all'imputato (per ottenere, nell'ipotesi di condanna e di propria insolvenza, il pagamento della pena pecuniaria e quindi l'esonero proprio dalla conversione della pena insoluta). I termini, iniziale e finale, della citazione sono quelli consueti dell'inizio dell'azione penale e dell'apertura del dibattimento (art. 89 c.p.p.).