Imputato
Imputato (d. proc. pen.)
Pi ù precisamente, al termine della fase delle indagini preliminari il p.m. pu ò chiedere al giudice per le indagini preliminari che venga disposto il rinvio a giudizio dell'indagato che da quel momento diventa (). Tale qualit à si conserva in ogni stato e grado del processo fino a che la decisione giurisdizionale sulla responsabilit à dell'() diventi definitiva.
L'assunzione della qualit à di () in capo ad una determinata persona fisica è subordinata alla presenza di vari requisiti. È innanzitutto essenziale la identificazione dell'(), non essendo ammissibile la formulazione di imputazione a carico di ignoti.
Altro requisito della qualit à di () è la sua esistenza in vita. In un processo di parti non è concepibile che al P.M. sia contrapposto un soggetto gi à deceduto, anche perch é la morte dell'() comporta l'estinzione del reato e la immediata pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Se per ò tale sentenza si basa sull'erroneo presupposto della morte dell'() il processo riprende il suo corso non appena si accerti che questi sia ancora in vita.
All'() è inoltre necessaria la capacit à di intendere e di volere (capacit à processuale), intesa come capacit à di avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa fin dall'inizio del procedimento [Infermit à di mente].
Sicch é, nella fase processuale, il giudice, quando è necessario, dispone perizia per accertare se l'eventuale infermit à impedisca la cosciente partecipazione al procedimento.