Imputato

Imputato (d. proc. pen.)
È colui al quale viene formalmente contestata la commissione di un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti (art. 60 c.p.p.).
Più precisamente, al termine della fase delle indagini preliminari il p.m. può chiedere al giudice per le indagini preliminari che venga disposto il rinvio a giudizio dell'indagato che da quel momento diventa (—). Tale qualità si conserva in ogni stato e grado del processo fino a che la decisione giurisdizionale sulla responsabilità dell'(—) diventi definitiva.
L'assunzione della qualità di (—) in capo ad una determinata persona fisica è subordinata alla presenza di vari requisiti. È innanzitutto essenziale la identificazione dell'(—), non essendo ammissibile la formulazione di imputazione a carico di ignoti.
Altro requisito della qualità di (—) è la sua esistenza in vita. In un processo di parti non è concepibile che al P.M. sia contrapposto un soggetto già deceduto, anche perché la morte dell'(—) comporta l'estinzione del reato e la immediata pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Se però tale sentenza si basa sull'erroneo presupposto della morte dell'(—) il processo riprende il suo corso non appena si accerti che questi sia ancora in vita.
All'(—) è inoltre necessaria la capacità di intendere e di volere (capacità processuale), intesa come capacità di avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa fin dall'inizio del procedimento [Infermità di mente].
Sicché, nella fase processuale, il giudice, quando è necessario, dispone perizia per accertare se l'eventuale infermità impedisca la cosciente partecipazione al procedimento.